Bambini senza famiglia e Kafala

Protezione dell'infanzia e Islam

07/06/2011

I minori senza famiglia in Marocco

“Sono più di 60.000 i minori fuori famiglia in Marocco, questo secondo le ultime stime fornite da UNICEF (dati 2006) e dall’Entraide National, ente pubblico autonomo del Ministero della Famiglia e della Solidarietà marocchino, che gestisce su tutto il territorio nazionale 925 centri di protezione sociale che accolgono al loro interno 67.860 minori (dato del 2009-2010).
Numeri impressionanti ai quali si aggiungono anche i dati più recenti di uno studio condotto nel 2010 dalla Ligue Marocaine pour la protection de l’Enfance in collaborazione con UNICEF, sui minori abbandonati in Marocco.  
Lo studio si è esteso a tutte le regioni marocchine ed ha evidenziato che nel 2008 su tutto il territorio i bambini abbandonati di età inferiore ai 5 anni sono stati 4.123, di questi ben 1.419 abbandonati alla nascita, tutti poi accolti nelle strutture di accoglienza.
C’é sempre da considerare la presenza anche del circuito “nascosto” degli abbandoni e rispettive adozioni.
Questo studio rivela inoltre che un bambino su 2 viene preso in kafala, la più alta forma di protezione dell’infanzia per i minori provenienti dai paesi del Maghreb, un istituto che consente a una famiglia o anche un singolo genitore (kafil) di adempiere al dovere di fratellanza e solidarietà nei confronti dei minori abbandonati e orfani (mafkul).
Secondo le statistiche nel 2008 in Marocco sono state presentate 2.261 domande di kafala e di queste 1.262 sono andate a buon fine.  
(Una situazione quella marocchina che interessa da vicino anche il nostro paese, infatti, secondo i dati di un’indagine effettuata dagli studenti dell’INSEA – Institut National de Statistique et d’Economie appliquee di Rabat, si afferma che l’84% dei minori istituzionalizzati di età compresa tra i 13 e i 18 anni dichiara di voler emigrare nel Bel Paese dopo il raggiungimento della maggiore età, il restante 16% si divide equamente tra Francia e Spagna. 
(da News Ucipem, 5 giugno 2011)

 

La kafala

 “L’istituto della  kafala  trova la sua apposita regolamentazione nella legislazione speciale: il dahir portant loi n.1-02-172 del 13 giugno 2002 (1 rabii1423), intitolato alla “prise en charge des enfants abandonnés” che definisce tale istituto come lo strumento con cui l’affidatario (kafil), in sostituzione del genitore, assume legalmente l’obbligo di provvedere al mantenimento, all’educazione e alla protezione di un minore affidatogli (makfoul)”.

Sulla base della prassi sociale, la kafala deriva da un atto notarile privato stipulato tra le parti e solitamente omologato davanti al Tribunale e si presenta come una sorta di affidamento extraparentale di minori (privati temporaneamente o stabilmente del proprio ambiente familiare) che deferisce all’affidatario unicamente l’esercizio della potestà genitoriale: non crea tra i soggetti alcun legame parentale e non rescinde il vincolo di sangue del minore con la famiglia d’origine.

La natura “aggiuntiva” anziché sostitutiva della kafala rispetto ad un semplice rapporto di filiazione si desume anche dal significato letterale del termine che è quello di “aggiungere qualcosa a qualcos’altro”.

 

 

L'istituto kafala in Europa

(Fonte sito AIBI)

"Il Belgio, con una legge del 2005, ha introdotto una disciplina specifica per l’adozione dei minori provenienti dai Paesi la cui legge nazionale non conosce o proibisce l’adozione (Art.361-5 codice civile).
Per potere riconoscere un provvedimento di kafala e pronunciare l’adozione è però necessario rispettare alcune condizioni: gli adottanti devono avere seguito corsi di preparazioni specifici e ottenuto il provvedimento di idoneità; la procedura e la proposta di abbinamento devono essere seguite dall’autorità centrale; nessun contatto deve esserci stato in precedenza tra gli adottanti e le persone incaricate della cura del minore; il minore deve essere orfano sia di madre che di padre, destinatario di un provvedimento di abbandono e sottoposto alla tutela dell’autorità pubblica; l’autorità competente dello stato d’origine deve avere previsto una forma di tutela sul minore e avere autorizzato il trasferimento del minore al fine di una permanenza stabile all’estero (in Marocco tali condizioni sono incluse nel provvedimento di Kafala pronunciato dal tribunale di prima istanza); le autorità competenti sia belga che del paese d’origine del minore devono avere approvato per iscritto la decisione di affidare il minore all’adottante o agli adottanti.
 

La Spagna, con la legge n. 54/2007 del 28.12.2007 sull’adozione internazionale, si è dotata di norme di riconoscimento dell’istituto della Kafala che anticipano in qualche modo il regime della Convenzione de L’Aja del 1996. Adozione e Kafala sono considerate distinte però entrambe suscettibili di riconoscimento, purché siano costituite dall’autorità pubblica competente come mezzi di protezione internazionale del minore. In Spagna si opta per una “nazionalità anticipata del minore”, nel senso che, quando l’adozione di un minore viene chiesta da chi la nazionalità spagnola, si applica la legge interna sulle misure di protezione dell’infanzia: quindi una coppia spagnola può adottare un minore abbandonato che gli sia affidato in kafala se dai documenti risulta l’abbandono.
Invece, per gli stranieri residenti in Spagna che hanno la nazionalità di un paese che non conosce l’adozione, la kafala su un minore che non è orfano non viene riconosciuta, perché non può ritenersi sussistente il consenso all’adozione di chi ha la responsabilità del minore.

Anche nel Lussemburgo le norme di diritto internazionale privato hanno portato i giudici ad applicare una sorta di “nazionalità anticipata” al minore, sicché quando le coppie richiedenti l’adozione hanno la nazionalità di un Paese che riconosce l’adozione, è possibile pronunciarla anche quando il minore provenga da un Paese che non prevede questo istituto.

In Germania l’adozione di un minore abbandonato sottoposto alla kafala è possibile quando i richiedenti siano di nazionalità tedesca o comunque coniugi il cui matrimonio è regolato dalla legge tedesca. Il problema del consenso all’adozione è risolto da una importante norma che consente l’applicazione del diritto tedesco, al posto di quello di nazionalità del minore, quando ciò corrisponda a migliore interesse del minore. In questo modo è possibile verificare lo stato di adottabilità del minore secondo la legge tedesca e, quando si tratta di minore abbandonato, dichiararne l’adozione.

In altri Paesi il riconoscimento della kafala è avvenuto in maniera meno costante e, anziché per legge, sulla base delle decisioni della giurisprudenza. Così, nel Regno Unito, il provvedimento di kafala è stato in alcuni casi qualificato come “tutela” sul minore, e il consenso dei tutori è stato ritenuto valido ai fini dell’adozione.

Anche in Svizzera, che fa parte del continente europeo, anche se non dell’UE, una legge del 29.11.2002, in vigore dall’1.1.2003, ha stabilito dei requisiti supplementari al fine dell’adozione di un minore la cui legge nazionale proibisce l’adozione.
Quindi per gli adottanti svizzeri, e per quelli stranieri richiedenti in Svizzera, è possibile adottare un minore straniero perché si applica la legge svizzera che prevede l’adozione. Sono tuttavia richiesti dei requisiti supplementari per il caso di minore straniero che entra in Svizzera in kafala: l’art. 11 lett. e) della legge citata richiede la prova documentale del “consenso dei genitori alla adozione del minore o una dichiarazione del Paese di origine che indichi le ragioni per cui il consenso non può essere rilasciato” e “una dichiarazione di una autorità competente del paese di origine del minore che certifichi che il minore è stato affidato ai futuri genitori adottivi in svizzera”.

La Francia è l’unico Paese europeo ad avere introdotto espressamente nel proprio codice civile una norma che vieta l’adozione di un minore proveniente da un Paese che vieta l’adozione (“L’adozione di un minore straniero non può essere pronunciata se la sua legge personale proibisce questo istituto, salvo che il minore sia nato e risieda abitualmente in Francia”).
Di fatto però, nonostante tale proibizione i provvedimenti di kafala vengono riconosciuti in Francia e la stessa adozione viene pronunciata anche nei confronti dei minori suddetti.
Infatti, l’adozione di un minore in kafala è vietata in Francia solo quando uno a entrambi i coniugi hanno la nazionalità di un paese la cui legge vieta l’adozione.

Se però risiedono in Francia e la loro unione è regolata dal diritto francese, l’adozione può essere pronunciata anche nei confronti di un minore sottoposto a kafala, purché si tratti di minore nato e residente in Francia. Inoltre per le coppie francesi il divieto di adottare un minore in kafala non c’è mai se il minore è nato e risiede in Francia.
L’eccezione relativa al luogo di nascita è da sottolineare perché dimostra una discriminazione in funzione del luogo di nascita anziché della nazionalità di origine: è evidente in queste norme l’obiettivo di evitare che questi minori entrino in Francia piuttosto che la pronuncia stessa dell’adozione nei confronti dei minori per cui, per origini e cultura, sarebbe preferibile non pronunciarla.

Decisione del Consiglio dell’Unione europea che autorizza alcuni Stati membri a ratificare la convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ovvero ad aderirvi, nell’interesse della Comunità europea e che autorizza alcuni Stati membri a presentare una dichiarazione sull’applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 6 giugno 2011

 

 

Giovanardi: presto la Kafala in Italia

 

 

In occasione dell’anniversario della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il sottosegretario Giovanardi ha annunciato che «il Governo sta lavorando per la ratifica della Convenzione de L’Aja del 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, che mira, tra l’altro, a consentire il riconoscimento interstatuale della kafala.
Il confronto tra amministrazioni è già stato avviato proficuamente e continuerà per individuare soluzioni tecnicamente adeguate che rafforzino i molti punti di contatto tra sistemi giuridici diversi, ma comunque sensibili alla tutela dell’infanzia, nelle sue varie forme».
(Vita, 31 maggio 2010)

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