Gli elementi di sperequazione nella tassazione della famiglia

Alcuni simulazioni in vista di un progetto di riforma. Tesi in breve di Alberto Baroni

02/07/2013

Abstract: Dall'intreccio dei principi costituzionali su famiglia e fisco emerge l'esigenza ed il diritto, per la famiglia, di avere un fisco equo, rispettoso della sua capacità contributiva. Servizi ed trasferimenti, pur necessari, possono integrare ma non sostituire un giusto prelievo. L’attuale situazione italiana presenta invece un fisco tarato individualmente e perciò poco attento all’effettiva capacità contributiva della famiglia, generante alcune situazioni sperequative, tra cui lo svantaggio fiscale dei nuclei a “reddito infrafamiliare diseguale” (es. monoreddito), già censurato dalla Consulta, e che alcune recenti proposte di riforma qui esaminate (Libro Bianco Mef 2008, Fattore famiglia 2010) non riescono a superare. Si avverte l’esigenza di una riforma fiscale la quale, oltre che alleggerire il carico fiscale, lo rimoduli in favore delle situazioni di maggiore povertà relativa - anche attraverso la previsione di un sistema opzionale di tassazione c.d. “per parti” (es. quoziente familiare, di cui viene proposto un modello) -, ed in tal senso venga superata l’attuale dicotomia tra attenzione costituzionale per la famiglia e riferimento fiscale all’individuo, facendo della famiglia il primo soggetto di sviluppo sociale ed economico del paese.




Tesi d Alberto Baroni

Relatore: Roberto Schiattarella

 

Anno accademico 2010-2011

 

Tesi in Scienza delle finanze e diritto finanziario

 

Corso di laurea in Scienze Politiche

 

 

Facoltà di Giurisprudenza

Università di Camerino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Baroni

 

 

 





Famiglia e imposizione fiscale: profili costituzionali

La famiglia è un’istituzione oggetto di una particolare attenzione nel quadro costituzionale. Considerata nucleo primario e basilare della società, le norme della Costituzione esprimono nei suoi confronti un generale favor, a motivo del suo ruolo essenziale, connotato naturalmente da una tendenziale stabilità, che si esprime nell'istituto giuridico del matrimonio (“società naturale fondata sul matrimonio”).
Particolare attenzione viene riservata alla prole, anche se nata fuori dal matrimonio, riguardo alla quale viene tutelato il diritto al necessario rapporto affettivo ed educativo con i genitori. Per questi motivi la famiglia, in specie se numerosa, diviene destinataria privilegiata di interventi di sostegno da parte del corpo sociale, soprattutto attraverso le norme e le azioni messe in opera da parte delle istituzioni. Vengono inoltre poste in Costituzione le basi per l’adeguatezza dei salari dei lavoratori rispetto alle esigenze familiari, nonché per la valorizzazione e la tutela della donna sia in relazione alla sua “essenziale” funzione familiare sia in quanto lavoratrice.
Riguardo al fisco, nell'affermare l'obbligo di contribuzione per le spese pubbliche, la Costituzione nega ogni carattere di arbitrarietà nello stabilire il quantum oggetto del prelievo, commisurando lo stesso alla capacità contributiva, ed informandolo al criterio della progressività, come colorazione del principio di solidarietà, in virtù del quale viene richiesto un contributo maggiore, nel rispetto della capacità contributiva, a coloro che possono dare di più. La capacità contributiva differisce dalla mera capacità economica, che ne è il substrato: non la semplice sussistenza di risorse economiche può prendersi a riferimento di capacità contributiva, ma solo l’eccedenza di tali risorse rispetto al fabbisogno del c.d. minimo vitale.

Se esaminiamo, mettendoli in relazione, i princìpi costituzionali su famiglia e fisco, ne discende che il prelievo fiscale nei confronti della famiglia deve rispettare sia l'equità verticale (commisurazione del prelievo al reddito), sia l'equità orizzontale (commisurazione del prelievo alle condizioni personali, tenendo conto particolarmente degli obblighi, giuridicamente vincolanti, di mantenimento di tutti i membri della famiglia), senza mettere in difficoltà il nucleo. In questa logica e nell'ottica del principio costituzionale di sussidiarietà, i servizi ed i trasferimenti, pur necessari, possono integrare ma non sostituire un giusto prelievo, il quale diviene il primo aiuto che la famiglia ha diritto a ricevere dallo stato.

Famiglia,imposizione fiscale, sostegno parafiscale: la situazione attuale

Esaminando la situazione odierna del prelievo fiscale familiare, ci si è principalmente soffermati sull'Irpef, evidenziando l'inadeguatezza di un sistema tarato sull'individuo e applicato alla famiglia, di cui sono tratti caratteristici sia l'insufficienza del sostegno alle responsabilità familiari, sia lo svantaggio provocato nei confronti delle famiglie con “redditi infrafamiliari disuguali”(1), in particolar modo quelle monoreddito, che rappresentano il caso estremo di tale categoria.
Nei confronti di quest’ultime l’aggravio fiscale è particolarmente pesante: dalle simulazioni effettuate (nuclei familiari da 30.000, 40.000 e 50.000 euro lordi e con 0,1,2,3,4 figli, lavoro dipendente e autonomo) emerge infatti, a parità di reddito familiare, una maggiore Irpef mediamente pari a circa 1.200 euro per gli autonomi e 1.900 euro per i dipendenti(2), con picchi effettivi, per questi ultimi, anche superiori ai 5.000 euro (3)
Il sistema dell’Irpef presenta inoltre altre significative incongruenze. Ad esempio, tra le altre:
 - il meccanismo di decrescenza delle detrazioni dall’imposta lorda: per quanto riguarda il lavoro dipendente, passando dalla famiglia monoreddito a quella bireddito il numero dei lavoratori raddoppia, quello delle detrazioni aumenta da tre a dodici volte;
 - l’incapienza, cioè l’incapacità di fruire, da parte dei bassi redditi, delle detrazioni potenzialmente spettanti;
- l’inadeguatezza degli sconti fiscali per il mantenimento dei carichi familiari: la detrazione Irpef per un figlio – decrescente in base al reddito – è, per i nuclei fino a tre figli (circa il 98% dei nuclei italiani) mediamente pari a 50 euro al mese (4); guardando la stessa come un risparmio per spesa deducibile, essa corrisponde ad una spesa meritoria di circa 200 euro mensili, importo inferiore ai bisogni effettivi di cura e sostegno dei carichi familiari.
Sono state inoltre effettuate simulazioni, per le stesse tipologie familiari, sulla base del reddito equivalente, vale a dire una misura equalizzata del reddito familiare che ne consente la comparabilità tra nuclei familiari diversi sia per numerosità che per reddito complessivo: attraverso una scala di equivalenza il reddito familiare viene reso “equivalente” a quello di colui al quale la scala adottata attribuisce il valore “uno” (es. un single). In tal modo il reddito equivalente può in un certo senso considerarsi una misura del tenore di vita. La forma più semplice di reddito equivalente è il reddito pro-capite.

Le simulazioni sono state effettuate dapprima come reddito pro-capite, poi come reddito equivalente stimato sulla base degli indici “Isee base”. I risultati mostrano come per il lavoro dipendente ed in ogni caso per i nuclei monoreddito la pressione fiscale familiare vada aumentando – a parità di reddito equivalente – all’aumentare del numero dei membri familiari.

Un discorso particolare si è fatto riguardo all'imposizione indiretta sui consumi. La stessa, ove relativa al soddisfacimento del minimo vitale e del mantenimento dei carichi familiari, si veste di evidente coattività, aumentando il prelievo di un importo non irrilevante, che sostanzialmente funge da copertura finanziaria per le detrazioni fiscali per i soggetti a carico. In effetti, andando ad analizzare le statistiche sui consumi delle famiglie, si può dedurre che l’imposizione indiretta sui consumi “obbligati” ed incomprimibili (in quanto legati al minimo vitale ed ai carichi familiari), per la maggior parte dei nuclei familiari, è superiore alle detrazioni fiscali per familiari a carico, dando luogo così ad un problema di equità orizzontale.

Un sostegno economico ulteriore viene dagli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), prestazione di sostegno al reddito fruibile però dai soli lavoratori dipendenti. La settorialità è dunque il primo limite di tale forma di sostegno. Gli importi degli ANF – fissati in senso decrescente all'aumentare del reddito familiare – divengono inoltre relativamente congrui solo ai livelli più elevati di numerosità del nucleo, ed il diritto alla percezione è generalmente limitato ai figli minorenni. Peraltro ai livelli di 40.000 e 50.000 euro e per i nuclei fino a due figli l'imposta sui consumi è quasi sempre (5) superiore della somma di detrazioni carichi familiari + ANF.
Ai livelli di reddito più elevati il beneficio degli ANF si avverte in misura minore, ravvisandosi in taluni casi degli esiti contraddittori (a 50.000 euro è significativo il maggior onere fiscale complessivo – includendo l'imposizione sui consumi “obbligati” - della famiglia monoreddito con quattro figli rispetto ad una bireddito senza carichi nella quale i due coniugi guadagnano ciascuno 25.000 euro).
Per questi motivi può dirsi che, pur se importanti, gli ANF non appaiono ancora un sostegno pienamente congruo e soddisfacente (per un approfondimento si vedano le tabelle n. XI – XII - XIII). (vedi allegato)
In termini sintetici si può dunque constatare che l’attuale sistema fiscale e di sostegno monetario delle responsabilità familiari appare inadeguato alle necessità effettive del nucleo, generando elementi di sperequazione dovuti principalmente alla progressività di un sistema fiscale modulato sull'individuo anziché sulla famiglia.

1) Di NicolaTassazione e sostegno del reddito familiare: scenari di evoluzione per l'Italia,in Rivista Italiana degli Economisti, Anno XIV, n. 3, dicembre 2009, pag. 461.
2)Considerando, per un miglior raffronto, di dimezzare virtualmente le detrazioni per spese produzione reddito nelle famiglie bireddito.
3In questo caso calcolati tenendo conto la doppia detrazione di spese produzione reddito dei bireddito. Soltanto in taluni pochi casi, nel lavoro autonomo (fascia da 30.000 euro) si registra un vantaggio a favore dei monoreddito non superiore a 190 euro.
4La detrazione mediana (famiglia di due coniugi da 20.000 euro di reddito ciascuno e con due figli) è di 55 euro.
5Con l'eccezione del nucleo monoreddito da 40.000 euro e due figli.

Ipotesi alternative di tassazione della famiglia

L’attuale sistema di tassazione è anche il risultato di alcuni interventi legislativi adottati a seguito di sentenze della Corte Costituzionale. In particolare la sentenza n. 179/1976 ha disposto l’incostituzionalità del meccanismo di formazione della base imponibile mediante somma dei redditi di marito e moglie (c.d. “cumulo”), in quanto penalizzante – a causa della progressività – rispetto alla situazione di due conviventi non sposati. Tuttavia con sentenze successive la Consulta ha invitato il legislatore a porre rimedio alle sperequazioni che scaturiscono dal “decumulo”, in particolare quelle verso le famiglie monoreddito, le quali a parità di reddito familiare pagano più Irpef (cfr. sentenza n. 358/1995). Il giudice costituzionale ha in sostanza sancito l’illegittimità della tassazione progressiva del reddito familiare complessivo, ma non ha chiuso le porte ad un sistema di tassazione su base familiare (6) (es. quoziente o splitting). Tuttavia tale invito non è stato finora raccolto dal legislatore.

Si sono pertanto esaminati due scenari di evoluzione dell'attuale sistema di tassazione familiare, il primo prospettato da un'apposita commissione di esperti costituita presso il Ministero dell'Economia (Libro Bianco, 2008(7)), ed il secondo da un consistente settore del mondo dell'associazionismo, così come espresso dal Forum delle Associazioni Familiari (Fattore famiglia, 2010 (8)).

Entrambe le proposte prevedono un sensibile investimento da parte dello Stato, il che porta la tassazione familiare ad un livello decisamente più sostenibile; tuttavia nessuno dei due interventi è impostato per calcolare l'imposizione su base familiare, anziché individuale. Tra famiglie mono e bireddito continua pertanto a mantenersi una certa distanza riguardo l'onere fiscale sopportato. Per le due proposte il fulcro del sostegno delle responsabilità familiari risiede, rispettivamente, nelle detrazioni (c.d. “dote fiscale per i figli minori”) e nelle deduzioni (“no-tax area” con l'eventuale integrazione degli ANF).

Il problema della diversità impositiva tra nuclei familiari in cui i percettori non contribuiscono in egual misura alla produzione del reddito familiare (col caso limite 100%-0% delle famiglie monoreddito) potrebbe trovare soluzione considerando l'intero reddito familiare come un unico imponibile; tuttavia, al fine di evitare il predetto “cumulo”, lo stesso reddito andrebbe poi diviso per un coefficiente frutto dell'applicazione di una scala di equivalenza predeterminata in base alle condizioni familiari, procedendo in tal modo ad un primo conteggio d'imposta sul quoziente così ottenuto; l'imposta corrispondente sarà poi rimoltiplicata per il coefficiente, fornendo l'importo complessivo del tributo familiare da versare all'erario. Tale modalità di tassazione è chiamata tassazione per parti e conosce generalmente due criteri applicativi: lo splitting ed il quoziente familiare. Essa si contrappone alla tassazione separata su base individuale attualmente in vigore.
Applicare opzionalmente (9) lo splitting (= reddito familiare complessivo : 2) consentirebbe, ad esempio, di ottenere una parità della tassazione standard (senza cioè considerare le detrazioni per produzione reddito e per carichi familiari) tra i vari nuclei familiari, a prescindere dalla quota di reddito familiare percepita dai singoli coniugi. Quanto al quoziente familiare, si è proceduto alla costruzione di un modello teorico dello stesso il quale, affiancandosi ad un modello principale a tassazione separata e grazie ad un investimento di risorse pubbliche, possa essere liberamente scelto dai coniugi (in alternativa allo stesso sistema principale, come indicato dalla Consulta), al fine di ottenere un trattamento più equo per i nuclei monoreddito, con effetto positivo anche sui redditi bassi e sui nuclei numerosi. Il quoziente familiare tratta in modo eguale redditi tra loro equivalenti, divenendo in tal modo una modalità di tassazione del tenore di vita familiare, così come derivante dall’applicazione di una scala di equivalenza nei confronti del reddito complessivo del nucleo. Le principali obiezioni al suo utilizzo riguardano l’efficienza (disincentivo all’offerta di lavoro del single e del coniuge a più basso reddito, che spesso è la moglie), nonché l’assegnazione in termini assoluti di un maggior vantaggio fiscale ai redditi più alti. Le particolari caratteristiche del quoziente elaborato in questa sede permettono di superare la prima critica (attraverso l’opzionalità della scelta) e di ridimensionare la seconda (attraverso detrazioni esigibili in caso di incapienza per i redditi equivalenti più bassi, cfr. tabella n. XXII), senza far perdere il maggior elemento di pregio del quoziente stesso, vale a dire quello di ottenere la stessa incidenza percentuale di tassazione a parità di reddito equivalente (10) (Per un confronto sinottico – sul lavoro dipendente - tra il reddito disponibile in base al sistema attuale, alla proposta Libro Bianco 2008, alla proposta Fattore famiglia 2010 ed al ns. Quoziente familiare opzionale, si veda la tabella n. XX). (in allegato)


 6 F. DI NICOLA, Tassazione e sostegno del reddito familiare: scenari di evoluzione per l'Italia, in Rivista Italiana degli Economisti, Anno XIV, n. 3, dicembre 2009, pag. 456.
7 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, Libro Bianco. L'imposta sui redditi delle persone fisiche e il sostegno alle famiglie, supplemento n. 1 a Tributi, 2008, MEF – Ssef “E. Vanoni”
8 FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI, FiscoIl Fattore famiglia, su www.forumfamiglia.org, 01/12/2010
9 Come in Germania.
10 O eventualmente una incidenza lievemente minore in caso di aumento dei carichi familiari (cfr. tabella XXI).

Conclusioni

Le politiche fiscali familiari in Italia non paiono aver mai veramente puntato ad una congrua differenziazione del carico fiscale in relazione ai soggetti a carico. Dal 1974 (anno di entrata in vigore dell’Irpef) al 2001 la detrazione ordinaria per un figlio aveva raggiunto la modesta cifra di circa 600.000 lire annue (300 euro (11), 25 euro al mese). In merito alla differenziazione di tassazione tra famiglie mono e bireddito, tale problema, benché variamente dibattuto (si ricorda il tentativo di soluzione degli anni '90/91), di fatto non è mai stato affrontato dalle modifiche intercorse nella legislazione Irpef.

Ciò segnala una asimmetria tra le indicazioni della Costituzione e la loro attuazione e rende evidente, nell'ambito fiscale, la disattenzione della politica nei confronti della famiglia. Siamo dunque in presenza di un deficit culturale, prima ancora che di bilancio, tanto più grave in quanto la famiglia ed i figli sono anche una risorsa per lo stesso stato, per tutta la collettività. Non si tratta di una semplice esigenza economica (ad es. la tenuta dei conti previdenziali, o lo svolgimento da parte della famiglia di attività di sostegno primario altrimenti costose per le finanze pubbliche), ma di una più larga esigenza di benessere dell'intero paese, all'interno del quale interagiscono sia la componente economica sia quella socio-relazionale.

Il sostegno pubblico dello sforzo educativo dei genitori può produrre esternalità positive ed in tal caso si intensificherebbe un dinamismo sociale, volto a ricercare – attraverso l'innovazione - il miglioramento delle condizioni di vita, che è la premessa per la crescita civile e sociale ma anche per lo sviluppo scientifico, tecnico ed economico.
Quando, differentemente, la comunità statale non supporta adeguatamente la famiglia, facendo apparire i figli come un peso, anche a causa di una differenziazione sostanzialmente poco rilevante sul piano fiscale, allora è come se venisse veicolato un messaggio negativo riguardo la realtà familiare, che distorce il significato dell'impegno riducendolo al mero sacrificio, inducendo ad un ripiegamento su se stessi. I bassi tassi di fertilità con cui siamo chiamati a fare i conti sono lo specchio di questa realtà.

Considerare la famiglia come un tutt'uno dal punto di vista impositivo potrebbe essere di aiuto per innescare un processo virtuoso, a livello dell'intera società , in cui tutti i servizi e le tariffe vengono pensati “a misura di famiglia”. Il problema della progressività fiscale si traspone infatti – negativamente – anche in alcuni contesti tariffari (es. acqua, elettricità), immancabilmente tarati su base individuale, riproponendo così in un certo senso gli effetti perversi del “cumulo” (abolito quanto all'Irpef), col risultato che anche in presenza di comportamenti virtuosi in termini di consumo pro-capite o equivalente, l'esito tariffario è quello, negli stessi termini, di un onere maggiore per le famiglie (specialmente quelle numerose) rispetto ai singoli; il che, tra l'altro, assume un controproducente significato anti-meritocratico.
Ci troviamo di fronte ad una insufficiente considerazione della dimensione familiare nell'ambito tributario e tariffario. Ottenere un fisco “family-friendly” e maggiormente aderente ai principi costituzionali pare essere un obiettivo culturale prima ancora che economico e giuridico. Un quoziente opzionale potrebbe aiutare a far maturare una cultura “a misura di famiglia”.
E tale cultura, ci pare di intuire, può considerarsi un elemento importante per una ricerca condivisa del “bene comune”, concetto ed obiettivo divenuto recentemente sempre di più oggetto di studi da parte della scienza economica (12).





E’ ragionevole pensare che, nella ricerca delle possibili vie d'uscita all'odierna grave congiuntura ed al fine di dare maggiore spinta alla ripresa, divenga importante la dovuta considerazione – soprattutto fiscale - ad una cultura pro-famiglia, quale elemento che può generare esternalità positive. La famiglia può essere infatti considerata il luogo primario della formazione ad alcuni valori come, ad esempio, la responsabilità, la lealtà, lo spirito di servizio, la fiducia. Ed è forse possibile affermare che la crisi del nostro tempo, prima ancora che economica, sia una crisi dei predetti valori, i quali sono (immateriali ma) essenziali anche per un buon funzionamento dell'economia. In quest'ottica riteniamo che la famiglia sia un fondamentale valore sociale, e che il suo sostegno, soprattutto attraverso una adeguata fiscalità, possa considerarsi un ingrediente importante per l'equilibrio di una comunità. Ci pare di poter dire, in definitiva, che non vi possa essere una buona e prospera società, in cui le persone possano pienamente realizzarsi, in assenza di una cultura favorevole alla famiglia, che della società è il nucleo fondamentale.





10 O eventualmente una incidenza lievemente minore in caso di aumento dei carichi familiari (cfr. tabella XXI).
11 Per la precisione euro 285,08 per il primo figlio ed euro 318,14 per i seguenti.
12 Pur nella difficoltà di una univoca definizione di bene comune, gli elementi che possono configurare «un approccio orientato alla ricerca del bene comune» applicabile nelle diverse aree della vita associata possono individuarsi in: attenzione a tutte le persone a vario titolo interessate ad un determinato obiettivo o alla soluzione di uno specifico problema, per assicurare, nel perseguimento dei criteri di giustizia, merito ed efficienza, il rispetto della loro dignità, e la loro piena valorizzazione; adozione di una razionalitàrelazionale(coerentemente con il punto precedente); rafforzamento del tessuto delle relazioni (tra persone, gruppi, istituzioni), con unattenzione particolare a quelle cooperative, e con un ruolo regolativo importante esercitato dalla reciprocità, una reciprocitàpositiva, orientata alla promozione della persona; nella pratica decisionale, ricorso diffuso alla partecipazione, diretta o indiretta, nelle modalità più opportune e praticabili (con impiego ove possibile delle forme più appropriate di governance), alle decisioni di tutte le persone legittimamente interessate alle decisioni medesime; impiego dei principi di solidarietà e sussidiarietà, correttamente intese(P. GRASSELLI, Argomenti per un approccio alla ricerca del bene comune, pagg. 34-35, in P. GRASSELLI (a cura di), Idee e metodi per il bene comune, Franco Angeli, Milano, 2009).
 

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Sentenze della Corte Costituzionale

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Sentenza n. 45 del 16/06/1964
Sentenza n. 16 del 31/03/1965
Sentenza n. 50 del 26/06/1965
Sentenza n. 97 del 10/07/1968
Sentenza n. 120 del 06/07/1972
Sentenza n. 201 del 10/07/1975
Sentenza n. 179 del 15/07/1976
Sentenza n. 49 del 07/04/1981
Sentenza n. 76 del 24/03/1983
Sentenza n. 266 del 26/09/1983
Sentenza n. 85 del 28/03/1985
Sentenza n. 358 del 24/07/1995

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