Cambiare nella continuità

Statuto del nuovo Cisf

L’Associazione don Giuseppe Zilli per la famiglia e le comunicazioni sociali – Onlus fin dalla sua nascita, nel 1980, ha inteso promuovere e sostenere la famiglia attraverso l’attività culturale svolta dal Centro Internazionale Studi Famiglia (Cisf); negli stessi scopi statutari questo obiettivo veniva esplicitamente indicato al primo posto (art. 4): "L'Associazione (…) ha lo scopo di (…) promuovere, ad ogni livello, la formazione, lo sviluppo e la stabilità della famiglia, secondo i principi cristiani, attraverso pubblicazioni, mezzi audiovisivi, attività culturali, sociali e benefiche, favorendo studi e ricerche sulla famiglia, in proprio, finanziando e sviluppando il Centro internazionale di studi sulla famiglia (CISF) - filiazione diretta e centro culturale di Famiglia Cristiana e/o in collaborazione con altri Enti ritenuti autentici e validi; (…)".
In questi venticinque anni il Cisf ha svolto questo mandato, all’interno dell’Associazione don Zilli, attraverso convegni, incontri, pubblicazioni, il "Rapporto sulla famiglia" (dal 1989 ad oggi, ogni due anni), e un Centro Documentazione informatizzato che costituisce punto di riferimento a livello nazionale per ricercatori, operatori, studiosi della famiglia.
Durante questo lungo periodo è poi maturata la necessità di modificare la natura delle attività del Cisf, conferendo a tale centro una maggiore autonomia e responsabilità gestionale; il 18 ottobre 2005 si è pertanto costituita l’Associazione C.I.S.F. - Centro Internazionale Studi Famiglia (associazione senza scopo di lucro), che assume al proprio interno le finalità di promozione culturale perseguite in questi anni, come esplicitamente previsto dall’art 4 dello Statuto: "L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, in stretta collaborazione con l'"ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE ZILLI per la famiglia e le comunicazioni sociali - ONLUS", intende promuovere una cultura della famiglia secondo i principi cristiani, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

attività di tipo culturale, quali organizzazione di convegni, seminari di studio anche internazionali, mostre, raccolta e diffusione di documentazione scientifica a livello nazionale ed internazionale;

attività di ricerca su tematiche familiari e sociali, avvalendosi soprattutto delle scienze umane e di un approccio multidisciplinare, con particolare attenzione alle situazioni familiari di fragilità (famiglie con presenza di membri anziani dipendenti o disabili, famiglie con gravi problematiche educative e relazionali, altre forme di disagio familiare);

attività formative, sia rivolte alle famiglie (scuole, genitori, supporto all'associazionismo familiare, formazione dell'accoglienza), sia indirizzate alla formazione degli operatori di aiuto alla famiglia (con particolare attenzione agli operatori dei servizi sociosanitari, consultoriali, di enti pubblici, privati e di privato-sociale);

attività editoriali, tramite la pubblicazione di volumi, opuscoli, riviste, materiale audiovisivo e multimediale (…)

Il "nuovo Cisf" si presenta quindi in assoluta continuità ideale con quanto finora realizzato, assumendosi però una responsabilità operativa più diretta, che consenta di applicare le riflessioni culturali di fondo, già tipiche del ventennio precedente, nei vari contesti operativi della società contemporanea; in questo senso la possibilità di fornire servizi di ricerca, formazione e comunicazione a enti locali, amministrazioni pubbliche, fondazioni, enti no profit, imprese, associazioni di categoria, gruppi professionali è una sfida stimolante, che il Cisf intende accettare, a servizio della società e della comunità ecclesiale italiana.


STATUTO

Articolo 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita una Associazione denominata: "C.I.S.F. – CENTRO INTERNAZIONALE STUDI FAMIGLIA" brevemente detta anche "C.I.S.F."

Articolo 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Milano, via Giotto 36. L’organo amministrativo potrà deliberare l’apertura di uffici e/o unità operative, mentre resta di competenza dell’assemblea l’apertura di sedi secondarie.

Articolo 3 – DURATA
L’Associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa potrà essere proprogata con delibera assembleare.

Articolo 4 – SCOPO
L’Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, in stretta collaborazione con l’"ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE ZILLI per la famiglia e le comunicazioni sociali – ONLUS", intende promuovere una cultura della famiglia secondo i principi cristiani, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: attività di tipo culturale, quali organizzazione di convegni, seminari di studio anche internazionali, mostre, raccolta e diffusione di documentazione scientifica a livello nazionale e internazionale; attività di ricerca su tematiche familiari e sociali, avvalendosi sopratutto delle scienze umane e di un approccio multidisciplinare, con particolare attenzione alle situazioni familiari di fragilità (famiglie con presenza di membri anziani dipendenti o disabili, famiglie con gravi problematiche educative e relazionali, altre forme di disagio familiare); attività formative, sia rivolte alle famiglie (scuole, genitori, supporto all’associazionismo familiare, formazione all’accoglienza), sia indirizzate alla formazione degli operatori di aiuto alla famiglia (con particolare attenzione agli operatori dei servizi sociosanitari, consultoriali, di enti pubblici, privati e di privato-sociale); L’Associazione per lo svolgimento delle proprie attività ed il raggiungimento delle proprie finalità può procedere alla pubblicazione di volumi, opuscoli, riviste, materiale audiovisivo e multimediale, con espressa esclusione dell’edizione di quotidiani. Tutte le attività potranno essere realizzate in proprio o in collaborazione con altri soggetti ed in particolare con l’"ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE ZILLI per la famiglia e le comunicazioni sociali – ONLUS".

Articolo5 – ASSOCIATI E QUOTA SOCIALE
Sono soci le persone fisiche o giuridiche ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda scritta. La quota associativa vale per l’anno solare in cui è versata e anche per l’anno solare successivo se l’adesione ed il versamento avvengono dopo il primo di novembre. Il Consiglio Direttivo, ravvisandone l’opportunità, può modificare le quote annue con delibera assunta entro il mese di ottobre. Nei rapporti con l’Associazione il domicilio dei soci è quello che risulta dal libro dei soci. L’Associazione contempla la collocazione dei soci in: vitalizi, sostenitori ed ordinari a ciascuno dei quali sono riservati gli stessi diritti e doveri.

Articolo 6 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; Le entrate dell' Associazione sono costituite: dalle quote e dai contributi degli associati; dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; da contributi e finanziamenti di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, organismi internazionali ed ecclesiastici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; proventi delle attività istituzionali nonché della cessione di beni o servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, ecc., svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari; ogni altra entrata prevista o consentita dalla legge e compatibile con le finalità dell’Associazione.

Articolo 7  – ORGANI
Sono organi dell’Associazione: l’assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8 – ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita dai Soci ed è ordinaria e straordinaria. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, e/o sullo scioglimento dell’associazione e su quanto contemplato dallo statuto di propria competenza. All’assemblea ordinaria devono essere sottoposti: la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione; il rendiconto consuntivo e preventivo dell’esercizio sociale, fermo il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni aventi finalità analoghe; il rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti; la nomina di componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti scaduti o cessati dall’incarico per qualsiasi causa, fermo quanto previsto in tema di cooptazione dei Consiglieri; altri argomenti che siano sottoposti dal Consiglio Direttivo o dai Soci. L’assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fax o e-mail contenente l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della prima ed eventualmente della seconda adunanza, spedita almeno 8 giorni prima di quello previsto per l’adunanza. La seconda adunanza dovrà necessariamente seguire la prima di almeno ventiquattro ore.

Articolo 9
L’assemblea è convocata, anche fuori della propria sede, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo. L’assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Articolo 10
Per la validità dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni dell’assemblea sono assunte a maggioranza dei soli presenti, fermo il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, per le delibere portanti modifiche statutarie, lo scioglimento dell’associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio. Nelle deliberazioni di approvazione dal rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta conferita ad altro socio, non membro del Consiglio Direttivo. Ciascun socio non potrà rappresentare più di 2 (due) soci. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la validità delle deleghe conferite.

Articolo 11 – AMMINISTRAZIONE
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti ogni 4 (quattro) anni dall’assemblea che ne determinerà il numero. Nel caso in cui un consigliere cessi dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito con altro consigliere nominato dal Consiglio stesso e che durerà in carica sino alla successiva assemblea. I consiglieri così nominati dovranno essere confermati dalla prima assemblea che sarà convocata dopo tale nomina. Le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute o compenso per l’espletamento di specifici incarichi, preventivamente deliberati.

Articolo 12
Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza dei presenti nel suo seno un Presidente, se non già eletto dall’assemblea, ed eventualmente un Segretario ed un Tesoriere determinandone in sede di nomina i relativi poteri.

Articolo 13
Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti e nominare procuratori speciali tra i propri membri. Entro i termini indicati all’articolo 16 (sedici) il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre agli organi decisionali. Delibera in ordine alla quota associativa annuale. È facoltà del Consiglio Direttivo prevedere la suddivisione dei Soci nelle categorie previste dall’articolo 5 – comma 5 – determinando l’ammontare delle rispettive quote, annualmente e non.

Articolo 14
Il Consiglio è convocato dal Presidente o per suo incarico dal segretario del Consiglio, mediante invito spedito per raccomandata, fax, telegramma o e-mail, almeno sette giorni prima dell’adunza e contenente l’ordine del giorno. Esso deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario del Consiglio.

Articolo 15Articolo 15 – PRESIDENTE Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberata assembleari e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione o appositamente convocate per la natura dell’iniziativa presidenziale. Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 16– ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il Consiglio Direttivo predispone il progetto di rendiconto consuntivo entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno da proporre all’assemblea entro il mese successivo. Il progetto di rendiconto preventivo deve essere proposto all’approvazione dell’assemblea entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno. I progetti del rendiconto, consuntivo e preventivo, devono essere esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti, il quale deve riferire con propria relazione all’assemblea. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, salvo quanto previsto dalla lettera b) ultima parte dell’Art.8.

Articolo 17 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri viene eletto dall’assemblea dei soci, che ne determina anche il compenso e rimane in carica quattro anni. Possono essere membri del Collegio dei Revisori solo persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili.

Articolo 18 – RAPPORTI CON ENTI
I rapporti fra l’Associazione "C.I.S.F." e l’ "ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE ZILLI per la famiglia e le comunicazioni sociali – ONLUS", sono regolati mediante accordi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte le eventuali passività, verrà devoluto all’"ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE ZILLI per la famiglia e le comunicazioni sociali – ONLUS".

Articolo 20 – LIBRI
I libri dell’Associazione sono: i libri delle riunioni degli organi dell’Associazione; il libro degli associati; i libri contabili e/o previsti dalle leggi relative; il libro degli inventari.

Articolo 21 – RINVIO
Per tutto quanto non è specificamente disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

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