16/07/2010
Gli agricoltori possono vendere direttamente i loro prodotti ai consumatori.
Sono tante le offerte che gli agricoltori possono fare ai consumatori per acquisti e turismo a prezzi convenienti. Se ne elencano alcune. In base alla Legge n. 59/1963 e al Decreto legislativo n. 228/2001, l’agricoltore può vendere al dettaglio i prodotti provenienti “in misura prevalente” dalla propria azienda senza essere soggetto alle norme sul commercio, oltre a prodotti di altra provenienza; ma se da questi ultimi ricava più di 41.316 euro l’anno, diventa a tutti gli effetti un “commerciante” ed è soggetto alle relative norme.
La Legge n. 388/2000 ha imposto alle Regioni di emanare disposizioni per consentire agli agricoltori che producono alimenti Dop, Igp e Stg di venderli in proprio per via telematica e di organizzare degustazioni. La Legge n. 122/2001 ha stabilito che il contadino può anche ospitare il consumatore nella propria casa rurale fornendo alloggio e prima colazione. Al ristorante i consumatori possono mangiare più prodotti alimentari tipici locali grazie a una semplificazione amministrativa che ne riguarda la vendita. Gli agricoltori, infatti, possono vendere i loro alimenti tipici anche ai ristoranti, oltre che ai consumatori, senza rispettare le rigide prescrizioni in materia igienico-sanitaria alimentare. - I contadini possono vendere i loro prodotti anche tramite Internet. Lo ha previsto il decreto legislativo n. 228/2001 che ha maggiormente liberalizzato la facoltà di agricoltori e allevatori di vendere i propri prodotti ai consumatori.
La vendita è soggetta soltanto a comunicazione al sindaco e riguarda non solo i prodotti della terra e dell’allevamento tal quali, ma anche i derivati come salumi, formaggi, marmellate, eccetera. Lo stesso decreto legislativo ha ampliato anche le attività che possono svolgere le aziende agrituristiche con le agevolazioni previste dalla legge n. 73/1985. Ora vi rientrano anche le attività ricreative, culturali, didattiche ed escursionistiche, l’ippoturismo, le pratiche sportive, le degustazioni dei prodotti aziendali e la mescita di vino.
Infine, l’art. 2/quinquies della Legge n. 81/2006 ha modificato le norme precedenti stabilendo che se gli agricoltori vendono i propri prodotti su superfici all’aperto nell’ambito della propria azienda agricola o anche in altre aree private di cui abbiamo la disponibilità non devono dare comunicazione al Comune di inizio attività.