26/05/2011
Volo cancellato per la nube di cenere del vulcano Grimsvotn? Altroconsumo spiega che «il regolamento europeo numero 261/04 parla chiaro: il viaggiatore ha comunque diritto a rimborso del biglietto e assistenza». Una posizione contraria a quella di diverse compagnie aeree, che sostengono che il rimborso del biglietto non è dovuto quando intervengono “circostanze eccezionali”.
Le opzioni possibili. In caso di voli cancellati, l’associazione sostiene che la Carta dei diritti del passeggero prevede - anche nel caso di avverse condizioni meteorologiche determinate da circostanze eccezionali conclamate - che il passeggero possa scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto o l'imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero.
Gli altri diritti. Altroncosumo ricorda poi che il viaggiatore ha comunque diritto all'assistenza, cioè a: pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa; adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. In questo caso specifico, non sono previsti invece indennizzi monetari (non si possono chiedere risarcimenti per il disagio) in quanto la cancellazione del volo è determinata da cause eccezionali.