Condomini soli in lotta per tutti

L'esistenza dell'amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale

27/05/2011

Un condominio viene condannato in primo grado al risarcimento del danno. Il singolo condomino, che non è stato parte nel giudizio di primo grado, decide, da solo, di rivolgersi in appello. È possibile? Non servono assemblea, votazione e maggioranza? Secondo la Corte di Cassazione è nel pieno diritto del singolo condomino agire. Con la sentenza n. 10717/2011, la terza sezione civile ha ribadito che "se è vero che la legittimazione ad appellare deve essere riconosciuta soltanto ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado e che siano rimasti soccombenti, deve tenersi però presente, in senso contrario, che, configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza dell'amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale. Ed invero i condomini, che devono essere considerati non terzi ma parti originarie, possono intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti sulle parti comuni sia stata già assunta dall'amministratore; inoltre possono ricorrere all'autorità giudiziaria autonomamente, sia nel caso di inerzia dell'amministratore, a norma dell'articolo 1105 c.c. applicabile anche al condominio per il rinvio posto dall'articolo 1139 c.c., sia allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio; possono infine esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell'amministratore".

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