Con la moglie controparte, l'avvocato rinunci

La Cassazione conferma la sospensione dall’esercizio di un legale che rappresentava una cliente nei confronti della società della coniuge

22/11/2011

Il consiglio nazionale forense ha inflitto una sanzione disciplinare con la sospensione dall'esercizio della professione per cinque mesi a un avvocato che si sarebbe reso responsabile della violazione degli articoli 16 e 37 del Codice deontologico forense per aver svolto attività di mediazione e aver prestato assistenza professionale in situazione di conflitto di interessi. L'avvocato decide di ricorrere in Cassazione contro il provvedimento sanzionatorio eccependo di non essere incorso in alcun conflitto d'interessi "da una parte la persona (sua cliente) che poi lo ha denunciato e dall'altra una società che faceva capo alla moglie e alla suocera". La tesi difensiva si basava su questo assunto: il cliente dell'avvocato non avrebbe subito alcun danno dalla situazione di conflitto potenziale.


La Corte di Cassazione, rifacendosi alla disposizione del giudice disciplinare, risponde che "l'illecito si consuma con il verificarsi della situazione che mette a rischio il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente". La possibilità del rischio, dunque, è sufficiente a far scattare il provvedimento sanzionatorio. L'articolo 37 del Codice di deontologia forense, infatti, intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si concretizzi l'illecito, basta che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. "Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo e non di danno": dunque, l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato.

Alberta Perolo
Preferiti
Condividi questo articolo:
Delicious MySpace

Tag correlati

I vostri commenti

Commenta

Per poter scrivere un'opinione è necessario effettuare il login

Se non sei registrato clicca qui

tag canale

MODA
Le tendenze, lo stile, gli accessori e tutte le novità
FONDATORI
Le grandi personalità della Chiesa e le loro opere
CARA FAMIGLIA
La vostre testimonianze pubblicate in diretta
I NOSTRI SOLDI
I risparmi, gli investimenti e le notizie per l'economia famigliare
%A
Periodici San Paolo S.r.l. Sede legale: Piazza San Paolo,14 - 12051 Alba (CN)
Cod. fisc./P.Iva e iscrizione al Registro Imprese di Cuneo n. 00980500045 Capitale sociale € 5.164.569,00 i.v.
Copyright © 2012 Periodici San Paolo S.r.l. - Tutti i diritti riservati