18/05/2011
"Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e’ punito...". Si tratta della definizione che il codice penale all'articolo 629 dà del reato di estorsione, motivo del contendere in un caso che la Corte di Cassazione ha risolto con sentenza n. 18273 stabilendo la sua non punibilità quando commesso dal figlio ai danni della madre. L'elemento discriminante è l'uso della forza: ex articolo 649, infatti, non possono essere puniti una lunga serie di reati quando siano commessi ai danni dei genitori, della moglie o del marito, di fratelli o sorelle a patto che siano conviventi della persona offesa dal reato. In sintesi, dunque, la minaccia o la violenza psichica, in presenza di uno dei legami di parentela di cui sopra, non possono integrare gli estremi del reato di estorsione.
Redazione 2C Edizioni