La causa non c’è, ma si paga lo stesso

Che cosa succede se chi subentra ai ricorrenti rinuncia al processo? Un ginepraio su cui è intervenuta la Cassazione

09/12/2011

Con ricorso possessorio una coppia di condomini si rivolge al Tribunale di Milano chiedendo la rimozione forzata delle fioriere e dell'inferriata poste sul ballatoio da un vicino. Il giudice stabilisce la cessazione della materia del contendere per le fioriere, grazie all'accordo raggiunto dalle parti, ma richiede l'immediata eliminazione dell'inferriata. Il processo prosegue in appello dove la Corte si trova di fronte a una situazione del tutto mutata: i ricorrenti, infatti, hanno nel frattempo ceduto il loro immobile a una nuova proprietaria che, intervenendo nel giudizio, manifesta la propria volontà "di non coltivare la domanda". In altre parole, l'inferriata può rimanere lì dov'è. Sul convenuto continua però a gravare la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado che così ricorre per Cassazione. A questo punto i ricorrenti iniziali, ormai ex proprietari, resistono con controricorso. La Corte cassa la sentenza impugnata, invitando la Corte d'appello ad adeguarsi al seguente principio di diritto: "ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cose di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima". In sintesi per la liquidazione dell'onorario dell'avvocato nelle cause possessorie, la causa non è di valore indeterminabile, quindi la tariffa è più bassa.

Alberta Perolo
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