La mobilità riduce l'assegno divorzile

I giudici hanno valutato anche la perdita della sicurezza del lavoro e la nascita di un figlio minore da un’altra relazione

11/01/2012

Maggio 2002. Un tribunale dichiara con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio di una coppia e, nel 2005, viene fissata la misura dell'assegno divorzile comprensivo della parte destinata al mantenimento del figlio maggiorenne. La donna si batte contro tale decisione: troppo poco quello che le spetta rispetto a quello che presume essere il patrimonio dell'ex marito. Il tribunale respinge il ricorso anche in considerazione del fatto che rispetto all'originaria situazione economico sociale, riconosciuta alle parti con gli accordi di separazione,  si era verificata la novità, negativa per l'uomo, rappresentata dalla sua messa in stato di mobilità, nonché ancora, della costituzione da parte sua di un nuovo nucleo familiare con sopraggiunto onere del mantenimento di un figlio minore. Sulla base di queste considerazioni la riduzione del 10% della somma originariamente fissata all'atto della separazione viene ritenuta congrua dai giudici. A questo punto la donna ricorre in Cassazione sperando di avere migliore sorte ma i giudici, ancora una volta, le danno torto.

Alberta Perolo
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