27/12/2011
Si chiamano molestie telefoniche e valgono anche quando sono
"indirette". Questi i fatti che ha analizzato la Corte di Cassazione
con sentenza n. 47667: una donna, per ripicca nei confronti dell'ex, ha
pubblicato su un sito internet "per adulti" il numero di telefono
dell'uomo che si è così ritrovato, da un giorno all'altro, subissato di
chiamate da parte di persone a lui sconosciute. Certo, ha analizzato la Corte,
le chiamate non erano effettuate tecnicamente dalla donna, ma i fatti non la
scagionano comunque dall'accusa di molestie telefoniche regolamentate
dall'articolo 660 del codice penale che prevede pene severe (l'arresto fino a 6
mesi o la multa fino a 516 euro per chi "in luogo pubblico o aperto al
pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole
motivo, reca a taluno molestia o disturbo"). Dunque, il chiarimento della
Corte, ha posto l'attenzione su un tema molto delicato: anche gli
autori/autrici indiretti di molestie rischiano seriamente di incorrere in reati
penali.
Alberta Perolo