26/05/2011
Il momento di ricominciare a lavorare, per una donna che ha partorito da pochi mesi, rappresenta spesso un piccolo grande trauma. Se al distacco si aggiunge la mancanza di riposo il disagio si ingrandisce. E con i gemelli è tutto raddoppiato. Si è così stabilito che la mancata concessione del beneficio dei riposi doppi, in caso di parto gemellare, accordato per sostenere in qualche modo la genitorialità, provoca un danno in quanto, in sostanza, si nega il diritto di soddisfare proprio quei bisogni che la legge, invece, intende tutelare. Tali bisogni si concretizzano nella salute della donna, ovviamente, ma anche e soprattutto nel venire incontro in modo naturale a quelle esigenze "sentimentali" che tutti i bambini hanno, a maggiora ragione in una fase tanto delicata nella formazione del carattere come il primo anno di vita. Il Consiglio di Stato è intervenuto con la sentenza n. 2732/2011 al fine di riconoscere il diritto al risarcimento del danno per quelle lavoratrici, madri di due gemelli, a cui era stato negato il quotidiano periodo "doppio" di riposo sancito sancito dalla legge dell'8 marzo 2003 n. 53. Inoltre, anche senza dettagliate allegazioni sul possibile danno materiale (come la necessità di ricorrere a baby sitter a pagamento in concomitanza con le ore di permesso negate), si può richiedere la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. quale danno certamente non suscettibile di prova nello specifico ammontare, ma sussistente per le stesse ragioni giustificatrici delle norme a tutela della genitorialità.
Redazione 2C Edizioni