29/09/2011
Una strada, un buco, un incidente. Di chi è la colpa? Nel
caso di specie la Corte di Cassazione è intervenuta con sentenza n. 19132 per
stabilire che in caso di appalto di lavori su strada pubblica è solo
l'appaltatore a rispondere degli eventuali danni a terzi come per il
motociclista caduto a causa di uno scavo sulla carreggiata. La ragione è
evidente e imprescindibile: l'esecuzione dei lavori, infatti, deve essere fatta
in autonomia con mezzi propri e propria organizzazione da parte
dell'appaltatore senza ingerenze da parte del committente.
Proprio quest'ultimo, se non si è macchiato di "culpa
in eligendo" (cioè una scelta "colpevole" dell'appaltatore), se
non ha avuto parte nei lavori e se non ha dato direttive che comportassero una
riduzione dell'autonomia dell'appaltatore, non è in alcun modo da considerare
reponsabile per eventuali danni a terzi. In base a questi principi, spiega la
Corte, "non sussiste responsabilità del committente se non rimane
accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità
di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per
chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per
imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari
accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del
sinistro".
Alberta Perolo