Strada rotta, chi paga l’incidente

Per la Cassazione solo l’appaltatore dei lavori deve rispondere dei danni

29/09/2011

Una strada, un buco, un incidente. Di chi è la colpa? Nel caso di specie la Corte di Cassazione è intervenuta con sentenza n. 19132 per stabilire che in caso di appalto di lavori su strada pubblica è solo l'appaltatore a rispondere degli eventuali danni a terzi come per il motociclista caduto a causa di uno scavo sulla carreggiata. La ragione è evidente e imprescindibile: l'esecuzione dei lavori, infatti, deve essere fatta in autonomia con mezzi propri e propria organizzazione da parte dell'appaltatore senza ingerenze da parte del committente. Proprio quest'ultimo, se non si è macchiato di "culpa in eligendo" (cioè una scelta "colpevole" dell'appaltatore), se non ha avuto parte nei lavori e se non ha dato direttive che comportassero una riduzione dell'autonomia dell'appaltatore, non è in alcun modo da considerare reponsabile per eventuali danni a terzi. In base a questi principi, spiega la Corte, "non sussiste responsabilità del committente se non rimane accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro".

Alberta Perolo
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