12/07/2011
Una giovane studentessa viene investita mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un automobilista che ha superato il limite di velocità e riporta gravi lesioni con postumi invalidanti pari al 25%. Oltre alla liquidazione del danno morale, non essendo la vittima in grado di "produrre reddito", le spetta anche il danno patrimoniale sia sotto il profilo del danno emergente sia sotto quello del lucro cessante? Secondo la terza sezione della Corte di Cassazione sì, così come per tutti coloro che, vittime di incidenti stradali, non sono nelle condizioni di poter provare il reddito oppure di riprodurlo per ragioni legate all'età, alla disoccupazione, alla cassa integrazione, agli studi intrapresi o ancora in corso di perfezionamento. Con la sentenza 14278/2011 è stato stabilito che in questi casi va adottato "il parametro equitativo del triplo della pensione sociale e alla base del calcolo si pone il reddito annuale ricostruito in relazione all'entità dell'invalidità permanente, in misura elevata pari al 25% in un soggetto in età di studi superiori, che viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro e a quelle selettive che attengono anche a una particolare prestanza e presenza fisica".
Redazione 2C Edizioni