13/12/2011
Il tentativo di conciliazione non vale solo presso il
Corecom, ma anche nelle Camere di Commercio e presso tutti gli enti di
conciliazione ex art 141 Codice del Consumo. Con la sentenza
1084/2011 il Tribunale di Grosseto si è trovato di fronte a una particolare fattispecie dovendo individuare gli organismi di conciliazione abilitati a dirimere le liti tra utenti e
società telefoniche.
Nel caso in esame, Fastweb ha ritenuto che il tentativo di conciliazione
andasse espletato esclusivamente dinanzi al Corecom toscano, mentre era da
escludersi che gli utenti potessero rivolgere le loro istanze alle Camere di
Commercio ed altri organismi come quelli concordati tra associazioni dei
consumatori e società telefoniche. Il Tribunale di Grosseto ha respinto tale
tesi rilevando come, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento emanato
dall’Agcom, in alternativa al Corecom il tentativo di conciliazione può essere
validamente esperito dinanzi agli organismi paritetici creati dalle
associazioni di consumatori, ovvero presso tutti gli enti di conciliazione
riconosciuti dall’articolo 141 codice del consumo, tra i quali appunto le
Camere di Commercio.
Il Giudice, quindi, ha dichiarato valido il tentativo svolto
dinanzi alla Camera di Commercio di Grosseto, tentativo fallito per la mancata
comparizione di Fastweb.
Per dovere di cronaca, la sentenza ha poi riconosciuto un risarcimento di 5000 euro
a favore di un’azienda che tra maggio e agosto del 2008 ha riscontrato malfunzionamenti costanti sulla propria linea con 35
giorni di inutilizzabilità del servizio telefonico. Per il Tribunale
l’ammontare del risarcimento va determinato sia pure equitativamente anche
sulla base dei minori incassi, se accertati, risultanti dalla contabilità
dell’azienda rispetto agli anni pregressi. Non solo quindi i privati cittadini
ma anche le aziende, utenti di servizi di telecomunicazioni, possono ottenere
equi risarcimenti del danno a fronti di disservizi reiterati delle compagnie
telefoniche.
AP