Tentativo di conciliazione: Corecom e non solo

Risarcimento garantito a un'azienda che per 4 mesi ha scontato malfunzionamenti sulla propria linea telefonica: abilitata a dirimere la controversia anche la Camera di Commercio

13/12/2011

Il tentativo di conciliazione non vale solo presso il Corecom, ma anche nelle Camere di Commercio e presso tutti gli enti di conciliazione ex art 141 Codice del Consumo. Con la sentenza 1084/2011 il Tribunale di Grosseto si è trovato di fronte a una particolare fattispecie dovendo individuare gli organismi di conciliazione abilitati a dirimere le liti tra utenti e società telefoniche.


Nel caso in esame, Fastweb ha ritenuto che il tentativo di conciliazione andasse espletato esclusivamente dinanzi al Corecom toscano, mentre era da escludersi che gli utenti potessero rivolgere le loro istanze alle Camere di Commercio ed altri organismi come quelli concordati tra associazioni dei consumatori e società telefoniche. Il Tribunale di Grosseto ha respinto tale tesi rilevando come, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento emanato dall’Agcom, in alternativa al Corecom il tentativo di conciliazione può essere validamente esperito dinanzi agli organismi paritetici creati dalle associazioni di consumatori, ovvero presso tutti gli enti di conciliazione riconosciuti dall’articolo 141 codice del consumo, tra i quali appunto le Camere di Commercio.

Il Giudice, quindi, ha dichiarato valido il tentativo svolto dinanzi alla Camera di Commercio di Grosseto, tentativo fallito per la mancata comparizione di Fastweb.

Per dovere di cronaca, la sentenza ha poi riconosciuto un risarcimento di 5000 euro a favore di un’azienda che tra maggio e agosto del 2008 ha riscontrato malfunzionamenti costanti sulla propria linea con 35 giorni di inutilizzabilità del servizio telefonico. Per il Tribunale l’ammontare del risarcimento va determinato sia pure equitativamente anche sulla base dei minori incassi, se accertati, risultanti dalla contabilità dell’azienda rispetto agli anni pregressi. Non solo quindi i privati cittadini ma anche le aziende, utenti di servizi di telecomunicazioni, possono ottenere equi risarcimenti del danno a fronti di disservizi reiterati delle compagnie telefoniche. 

AP
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Postato da mariadipaolo il 14/12/2011 14:46

Generalmente si ritiene che la conciliazione sia preferibile ad ogni altro tipo di risoluzione della controversia per la sua rapidità e per il suo basso costo e che il basso costo, in particolare, sia rappresentato dalla non necessità di avvalersi di un legale. Quest'ultima opinione non è corretta. Non è necessario, ma è altamente utile, soprattutto quando le controversie sono di una certa " consistenza" sotto il profilo economico. Lo dico per esperienza. Sono avvocato e spesso mi vengono sottoposti ( troppo tardi) degli autentici " arrosti" fatti in conciliazione/transazione/mediazione. Gli organismi di mediazione più seri, nei loro Statuti, consigliano la presenza di un legale. Trattandosi di prestazione stragiudiziale, ricordo che è possibile determinare prima, con il professionista, l'importo della parcella. maria di paolo

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