Professionista per gli altri

Le figure professionali che curano la relazione sono diverse, e spesso confinanti tra le stesse competenze.

I rischi lontani dal setting

18/07/2011

Oltre che le abilità che un buon consulente familiare deve impegnarsi ad attuare durante un percorso con un cliente, è bene tenere presenti anche quelli che possiamo, invece, considerare dei “difetti” da dover necessariamente tenere lontani dal setting. Questi difetti possono anche essere considerati dei rischi o pericoli che è bene conoscere affinché possano essere evitati con facilità. Essi vanno dalla necessità di non dare consigli al divieto assoluto di interpretare; dall’attenzione a non esprimere giudizi personali sul cliente al non fissarsi rigidamente in un ruolo; dall’evitare di utilizzare un linguaggio troppo tecnico e teorico all’impegno a non interrompere il cliente.

I difetti a cui abbiamo accennato si possono trovare elencati e descritti nella tabella 4. All’interno di un consultorio familiare dovrebbe ricoprire un ruolo professionale fondamentale il consulente familiare che possiamo definire come un «professionista socio-educativo che attua percorsi centrati su atteggiamenti e tecniche di accoglienza, ascolto e auto-ascolto che valorizzino la persona nella totalità delle sue componenti; si avvale di metodologie specifiche che agevolano i singoli, la coppia e il nucleo familiare nelle dinamiche relazionali a mobilitare le risorse interne ed esterne per cercare e vagliare le possibili soluzioni; egli si integra, dove occorre, con altri specialisti e agisce nel rispetto delle convinzioni etiche delle persone e favorisce in esse la maturazione che le renda capaci di scelte autonome e responsabili». Quella del consulente familiare è, attualmente, una professione non regolamentata. Essa, infatti, non gode, in Italia, di un riconoscimento legislativo da parte dello Stato che ne riconosca un’identità né, tanto meno, che ne indichi un percorso formativo idoneo e necessario. Il consulente familiare, infatti, può essere annoverato tra le professioni non regolamentate che si distinguono da quelle protette, per cui esiste un albo e un ordine professionale, e quelle riconosciute, per cui c’è un albo ma non necessariamente un ordine. Tale figura è, invece, riconosciuta in moltissimi Paesi degli Stati Uniti, del Canada, dell’America latina e anche dell’Europa. Nel nostro Paese, il fatto che non ci sia una regolamentazione ufficiale non significa che questa professione non esista. Infatti, diversi sono gli esempi in cui è riconosciuta a tale figura una funzione specifica, come per esempio la normativa regionale in vigore in Lombardia e in Veneto. La Legge della Regione Veneto dice esplicitamente che «per lo svolgimento della sua attività, il consultorio deve possedere un gruppo di lavoro costituito da psicologi, medici, assistenti sociali aventi ciascuno la funzione di consulenti familiari », e nell’Articolo successivo dichiara che «il coordinatore del consultorio è scelto tra i consulenti familiari».

Ermanno d'onofrio
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