Apparizioni, le norme per giudicarle

La Congregazione per la dottrina della fede ha pubblicato la traduzione del testo latino approvato da Paolo VI nel 1978, finora riservato alla conoscenza dei vescovi.

30/05/2012
Pellegrini sulla collina delle apparizioni a Medjugorje (foto Ansa).
Pellegrini sulla collina delle apparizioni a Medjugorje (foto Ansa).

A quasi 35 anni di distanza dall’emanazione da parte della Congregazione per la dottrina della fede, sono state ufficialmente rese note le Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni, approvate da papa Paolo VI il 24 febbraio 1978. All’epoca erano state inviate unicamente ai vescovi di tutto il mondo e l’attuale pubblicazione è dovuta al fatto che nel frattempo sono divenute, pur senza autorizzazione del Dicastero vaticano, di pubblico dominio.

Presentandone la traduzione dal latino in varie lingue moderne, il cardinale prefetto William Levada ha precisato che «l’attualità della problematica di esperienze legate ai fenomeni soprannaturali nella vita e nella missione della Chiesa è stata rilevata anche recentemente dalla sollecitudine pastorale dei vescovi radunati nella XII Assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi sulla Parola di Dio nell’ottobre 2008. Tale preoccupazione è stata raccolta dal Santo Padre Benedetto XVI, inserendola nell’orizzonte globale dell’economia della salvezza, in un importante passaggio dell’Esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini».

Ha scritto papa Ratzinger: «Il valore delle rivelazioni private è essenzialmente diverso dall’unica rivelazione pubblica: questa esige la nostra fede; in essa infatti per mezzo di parole umane e della mediazione della comunità vivente della Chiesa, Dio stesso parla a noi. Il criterio per la verità di una rivelazione privata è il suo orientamento a Cristo stesso. Quando essa ci allontana da Lui, allora essa non viene certamente dallo Spirito Santo, che ci guida all’interno del Vangelo e non fuori di esso. La rivelazione privata è un aiuto per questa fede, e si manifesta come credibile proprio perché rimanda all’unica rivelazione pubblica. Per questo l’approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata indica essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contrasti la fede ed i buoni costumi; è lecito renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione. Una rivelazione privata può introdurre nuovi accenti, fare emergere nuove forme di pietà o approfondirne di antiche. Essa può avere un certo carattere profetico e può essere un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell’ora attuale; perciò non lo si deve trascurare. È un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso. In ogni caso, deve trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della carità, che sono per tutti la via permanente della salvezza».

L’auspicio del cardinale Levada è che questa pubblicazione ufficiale «potrà aiutare l’impegno dei Pastori della Chiesa cattolica nell’esigente compito di discernimento delle presunte apparizioni e rivelazioni, messaggi e locuzioni o, più in generale, fenomeni straordinari o di presunta origine soprannaturale. Nel contempo si auspica che il testo possa essere utile anche ai teologi ed agli esperti in questo ambito dell’esperienza viva della Chiesa, che oggi ha una certa importanza e necessita di una riflessione sempre più approfondita».

Nel testo sono precisati i passi che deve compiere il vescovo diocesano qualora abbia notizia di presunti fatti soprannaturali, i criteri positivi e negativi per giudicare del carattere di tali presunte apparizioni o rivelazioni, gli eventuali passaggi ulteriori del discernimento presso la Conferenza episcopale nazionale e la Congregazione per la dottrina della fede.

Saverio Gaeta
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Postato da lettore02 il 30/05/2012 22:33

Nel testo sono precisati i passi che deve compiere il vescovo diocesano qualora abbia notizia di presunti fatti soprannaturali. Quindi? Medjugorje?

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