01/06/2010
Per gli affitti non pagati, si pagano le tasse ma si ha diritto successivamente a un credito d'imposta.
Se l’inquilino non paga il canone di affitto, il proprietario dell’immobile deve comunque, in sede di dichiarazione dei redditi, citare il canone indicato nel contratto di locazione.
Quando si sarà concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il proprietario potrà indicare, nella dichiarazione dei redditi, la sola rendita catastale. Inoltre, potrà godere di un credito di imposta per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.
Per determinare il credito d’imposta spettante, è necessario calcolare le imposte pagate in eccesso relativamente ai canoni non percepiti, ricalcolando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Se dopo aver beneficiato di tale credito si riscuoteranno totalmente o parzialmente i canoni di locazione sarà necessario dichiarare il maggior reddito imponibile rideterminato tra i redditi soggetti a tassazione separata. Se il contribuente invece, non intende avvalersi del credito di imposta ha la possibilità di presentare un’istanza di rimborso agli uffici finanziari competenti.
Micaela Chiruzzi