08/05/2010
Una legge poco conosciuta stabilisce i diritti dei pensionati e i doveri dell'Inps.
Pochi lavoratori tra quelli che vanno in pensione e ne fanno domanda all’Inps conoscono i propri diritti e poi si lamentano di ritardi e disservizi. Eppure l’Inps già nel 1991 ha emanato un regolamento di attuazione della Legge n. 241/1990 sulla trasparenza e correttezza degli atti della pubblica amministrazione che si può reperire nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1992 e si può richiedere anche nelle stesse sedi dell’Istituto. Tale regolamento stabilisce termini precisi per la definizione dei provvedimenti di liquidazione: 120 giorni per la pensione sociale, di vecchiaia, anzianità, invalidità e inabilità; 90 giorni per la revisione della pensione di invalidità e per l’assegno mensile di assistenza agli inabili; 60 per il cambio dell’ufficio pagatore e per il pagamento delle rate di pensione non riscosse dal titolare.
Termini analoghi sono definiti per altre pratiche (purché la documentazione sia in regola) e decorrono dalla domanda dell’interessato, che deve ovviamente essere formulata per iscritto secondo la modulistica predisposta dall’Inps. All’atto della presentazione della domanda, l’Inps deve rilasciare all’interessato una ricevuta contenente informazioni sull’ufficio e sul funzionario responsabile della pratica (il capo ufficio pensioni o il capo centro operativo), nonché sull’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Ogni provvedimento finale dell’Inps deve essere motivato con gli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione; la notificazione all’interessato, in caso di rigetto, deve contenere anche il termine e l’autorità alla quale è possibile ricorrere.
Questi i termini entro i quali deve attivarsi l’Inps
Atti
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Giorni
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A) Liquidazioni:
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- pensione vecchiaia
- pensione anzianità
- assegno invalidità
- pensione inabilità
- pensione superstiti
- pensione sociale
- prepensionamenti
- pensione invalidità
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120
120
120
120
60
60
120
90
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B) Gestione pensioni:
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- deleghe
- cambio ufficio pagatore
- revisione pensione invalidità
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60
60
90
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C) Ricostruzione:
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- d’ufficio, a domanda
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180
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D) Varie:
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- rate non riscosse per decesso titolare
- integrazione salariale ordinaria industria
- disoccupazione ordinaria non agricola
- trattamento fine rapporto
- indennità giornaliera malattia e maternità
- cure termali
- rateizzazioni contributive
- riscatto periodi assicurativi
- ricongiunzione posizioni assicurative
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150
90
60
60
60
30
150
180
180
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Emanuele Piccari