15/05/2010
La polizia stradale mentre controlla la velocità con il Telelaser.
Tra la rilevazione del telelaser e la testimonianza di ben tre persone la legge considera attendibile il mezzo elettronico, così la multa per eccesso di velocità non è stata annullata. Il principio è stato affermato al termine di una vicenda giudiziaria che ha avuto esisti alterni. La Corte di cassazione (sentenza n. 10.924 del 15 gennaio 2010) ha accolto le ragioni del Comune e ha annullato la decisione del Giudice di Pace che aveva, a sua volta, annullato la multa.
I supremi giudici hanno chiarito che, malgrado l’apparecchio telelaser non immortali il veicolo in una fotografia o in un video, ma si limiti a rilevare una velocità eccessiva, per capire chi sia il trasgressore è sufficiente l’attività degli agenti i quali, presenti sul posto, hanno concretamente individuato l’automobile troppo veloce. Pertanto, per la validità della contestazione è sufficiente che l’apparecchio sia omologato, mentre è compito della polizia stradale accertare a quale veicolo si riferisca la rilevazione effettuata dalla macchina.
Quanto ai testimoni, nel caso concreto in tre avevano sostenuto, davanti al giudice, che l’automobile non superava gli 80 chilometri all’ora. La loro deposizione non è stata considerata attendibile, sia perchè in contrasto con quanto accertato dall’apparecchio elettronico, sia perché fra la velocità contestata e quella riferita dai testimoni vi era un margine così ridotto da rendere poco credibile che essi avessero potuto apprezzare con sicurezza la velocità effettiva Quanto affermato dai testimoni era, insomma, una loro opinione personale, mentre l’apparecchio doveva essere considerato sicuramente più preciso e affidabile.
Claudia Balzarini