24/05/2010
Chi scivola sulle scale bagnate non ha diritto al risarcimento del danno subito.
L’inquilino che scivola sulle scale bagnate dalla pioggia non ha diritto al risarcimento del danno dal proprietario dell’immobile. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 1.592 del 2010. Sulle scale interne di un edificio si era creata una pozza d’acqua a causa delle infiltrazioni provenienti da una finestra. L‘infortunato si era rivolto al giudice invocando l’art. 2.051 del codice civile secondo il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a meno che non provi il caso fortuito”.
Tuttavia, i giudici hanno escluso la responsabilità del proprietario dello stabile. Perché l’art. 2.051 possa trovare applicazione è necessario, infatti, che la cosa in custodia si alteri a causa delle sue intrinseche caratteristiche (e, quindi, senza l’intervento di alcuno) in modo da costituire una vera insidia. Nel caso concreto, però, non si poteva sostenere che la pozza d’acqua sullo scalino costituisse un’insidia non prevedibile. Da tempo, infatti, era noto a tutti nel condominio che, in caso di forte pioggia, le scale potevano presentarsi notevolmente bagnate dal momento che l’acqua piovana entrava con grande facilità a causa del cattivo stato dei serramenti. Pertanto, per una persona che abitava nello stabile da tempo, trovare le scale bagnate e scivolose dopo un temporale non era imprevedibile.
Claudia Balzarini