05/08/2010
Ci sono regole fiscali che è meglio rispettare quando si affitta una casa per le vacanze.
E’ oramai frequente, soprattutto nella stagione estiva, concedere le seconde case in locazione per finalità turistiche per una durata più o meno breve. E spesso ci si chiede quali debbano essere gli adempimenti contrattuali e fiscali da compiere, anche per evitare possibili liti. Le locazioni turistiche sono sottoposte unicamente alle previsioni del Codice civile, che lascia ampia discrezionalità alla volontà delle parti: ciò vuol dire che proprietario e inquilino possono stabilire di comune accordo tutte le condizioni che regolano la locazione come la durata del contratto, l’entità del canone di locazione, le spese, eccetera.
Al fine di evitare l’insorgere di contrasti, è opportuno stipulare il contratto in forma scritta e specificare la destinazione “turistica” dell’immobile. I redditi derivanti dal canone di locazione pattuito vanno dichiarati tra i redditi occasionali (quadro RL) del Modello Unico, se il contratto è inferiore ai trenta giorni. E’ possibile, comunque, portare in deduzione tutte le spese relative alla locazione. Per questo tipo di contratto non sussiste alcun obbligo di registrazione presso l’Agenzia delle entrate. Per i contratti superiori ai trenta giorni, per i quali invece sussiste l'obbligo di registrazione e il versamento del due per cento dell'imposta di registro calcolato sul canone concordato, gli introiti (l’85 per cento del canone) devono essere dichiarati tra i redditi di fabbricati (quadro RB).
Micaela Chiruzzi