14/09/2010
Il Fondo di garanzia vittime della strada interviene quando il responsabile del danno è senza assicurazione.
Tutti sanno che per circolare su strada con un veicolo a motore è necessario essere assicurati. Che cosa succede, però, se veniamo danneggiati da chi non ha un’assicurazione valida? In questi casi interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito dalla Legge 990 del 1969, la stessa che ha reso obbligatoria l’assicurazione.
Le modalità di interevento del Fondo variano a seconda che il sinistro sia stato cagionato: a) da veicolo non identificato; b) da veicolo non coperto da assicurazione; c) da veicolo coperto da assicurazione con società in stato di liquidazione coatta; d) da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario. Nella prima ipotesi il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di cui alla lettera b) vengono risarciti i danni alla persona nonché i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a 500 euro. Nelle ultime due ipotesi il Fondo risarcisce, sia il danno alle persone, sia il danno alle cose, esclusi, nel caso d), i pregiudizi riportati dalle persone trasportate consapevoli della circolazione illegale.
A provvedere concretamente alla liquidazione del danno e al pagamento è la società assicuratrice designata dall’Isvap per ciascuna ragione per la durata di un triennio. Il Fondo provvede poi a rimborsare la società assicuratrice. La richiesta di risarcimento va dunque inviata a quest’ultima ed è sempre quest’ultima che deve essere citata in giudizio nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo. L'intervento del Fondo, nei casi sopra citati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro. Dall'11 dicembre 2009 il massimale è pari a 2.500.000 euro per danni alla persona per ciascun sinistro e a euro 500.000 per danni alle cose per ciascun sinistro.
Claudia Balzarini