La vacanza non affonda

Come evitare di farsi rovinare le ferie quando si parte in nave o in traghetto: ecco tutti i consigli di Telefono blu

20/06/2011

Si avvicina la partenza per le vacanze e chi ha intenzione di viaggiare per mare è bene che sappia che cosa fare in casi di problemi. Quando si ha diritto al risarcimento del biglietto? In quali casi i ritardi devono essere rimborsati? E se ci dovessero perdere i bagagli? Telefono blu consumatori a provato a dare qualche semplice “istruzione per l’uso” rivolta proprio a chi sta per imbarcarsi.  

Innanzi tutto bisogna ricordare che le regole generali valide in caso di spostamenti in traghetto o nave sono stabilite dal Codice di navigazione. Di norma il contratto è rappresentato dal biglietto di viaggio e il regolamento della compagnia può anche fissare particolari divieti e le penali legate all’annullamento del viaggio da parte del turista.  

Forza maggiore. «Se il traghetto o la nave non possono partire per cause non imputabili alla compagnia di navigazione», ricorda Telefono blu, «il contratto è risolto e il biglietto deve comunque essere rimborsato».  

Soppressione e cambi di itinerari. Se la compagnia sopprime la partenza e il viaggio non può essere svolto con altra nave di sua proprietà, spiega ancora l’associazione, il contratto si risolve. E se ci fossero partenze successive di traghetti o navi della stessa compagnia il passeggero può scegliere se viaggiare su una di esse o risolvere il contratto. La risoluzione, inoltre, può essere chiesta se cambia l'itinerario di viaggio. Il passeggero è libero, in entrambi i casi, di chiedere i danni, che non possono superare comunque il doppio del prezzo pagato nel caso in cui la soppressione, o il cambiamento di itinerario, sia dovuta a un giustificato motivo.  
Ritardo. «Se la partenza è ritardata il passeggero ha diritto al vitto e alloggio quando ciò sia compreso nel prezzo del viaggio», dicono ancora da Telefono blu, «e se si tratta di viaggi di durata inferiore alle 24 ore, dopo 12 ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto». Inoltre, nei casi in cui il ritardo sia dovuto ad una causa imputabile alla compagnia di navigazione, il passeggero ha diritto all'eventuale rimborso dei danni.  

Interruzione del viaggio. L’associazione di consumatori ricorda poi che se il viaggio dovesse essere interrotto per cause di forza maggiore il prezzo è dovuto in proporzione al tratto percorso, ma se la compagnia di navigazione consente al passeggero, in un lasso tempo ragionevole e a proprie spese, di proseguire il viaggio su navi con analoghe caratteristiche, fornendo nell'attesa vitto e alloggio (quando siano compresi nel biglietto pagato), il prezzo è dovuto per intero.  

Quando la compagnia è responsabile. «La legge sancisce che la compagnia di navigazione è responsabile dei danni derivati al passeggero in caso di ritardo o mancata esecuzione del viaggio, quando ciò non sia dovuto a eventi fortuiti o comunque non imputabili alla compagnia stessa», sottolineano a Telefono blu. E ancora: «La legge sancisce il generico diritto del passeggero a chiedere il rimborso del danno (a cose e/o a persone)». Rimangono a parte, poi, eventuali assicurazioni sottoscritte appositamente, di solito all'atto dell'acquisto del biglietto.

Le valigie. La compagnia di navigazione è responsabile della perdita o danneggiamento del bagaglio registrato che le è stato consegnato chiuso, se non prova che la causa dell'evento sia imputabile a cause che dipendono da altri fattori. «La perdita o il danneggiamento evidente devono essere contestati subito, al momento della riconsegna dei bagagli», ricorda l’associazione. Mentre i danni non apparenti possono essere contestati entro il terzo giorno. Per la perdita o i danni dei bagagli od oggetti non consegnati alla compagnia (e quindi non registrati) non ci può essere rimborso, a meno che il passeggero non dimostri la responsabilità della compagnia di navigazione. 

L’auto a seguito non è assimilabile al bagaglio e il suo trasporto è regolato dalle norme sul "trasporto di cose". In caso di perdita o di avaria (o anche di ritardo nella riconsegna) la compagnia di navigazione è responsabile, a meno che non provi che la causa del problema non è stata, in tutto o in parte, determinata da una responsabilità sua o dei propri dipendenti.

Redazione 2C Edizioni
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