12/03/2012
Tia1, Tia2 o Tarsu: in nessun caso si paga l’Iva. A chiarire la vicenda è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 3756 dello scorso 9 marzo. Al contrario di quanto aveva finora sostenuto il Dipartimento delle politiche fiscali, la Corte ha stabilito che la tassa sui rifiuti è di fatto un’imposta e come tale non deve essere assoggettata a Iva. Da oggi, quindi, è possibile richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato: c’è tempo fino alle ore 10 del prossimo 30 marzo per procurarsi il modulo IRT necessario per ottenere il rimborso dell’Iva, inoltrando la domanda allo sportello del contribuente via mail a info@contribuenti.it
Le richieste pervenute vengono valutate in ordine cronologico: l’istanza di rimborso (IRT) del 10% dell’Iva pagata sulla Tariffa rifiuti serve a tutelare i contribuenti che hanno versato più del dovuto e, secondo l’Associazione Contribuenti Italiani, tra famiglie e imprese la Pubblica amministrazione dovrà rimborsare oltre 300 milioni l’anno. Per le famiglie il rimborso è medio è di circa 520 euro, mentre per le imprese ammonta a circa 4.250 euro. Non riceveranno alcuna richiesta di rimborso i Comuni che hanno mantenuto la Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani) perché in questo caso non è stata applicata l’Iva.
Come chiedere il rimborso. L’istanza di rimborso, che vale per Tia1 e Tia2, dovrà essere inviata al gestore del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e addebitato l'Iva e solo nel in cui la tariffa sia stata applicata direttamente dal Comune, l'istanza dovrà essere presentata a quest’ultimo. Il nuovo modello UNICO IRT 2012, disponibile sul sito www.contribuenti.it, è stato aggiornato con le novità introdotte dalla sentenza della Corte di Cassazione: sono stati inseriti i nuovi quadri PF per le persone fisiche, SC per le società di capitale, SP per le società di persone e ENC per gli enti commerciali. Per tutti è stato previsto il campo IO, "Indebito Oggettivo" dove inserire l'importo annuale dell' IVA pagata, da richiedere a rimborso, per la quale non sussiste il requisito oggettivo impositivo (art. 2033 c.c.).
Eleonora Della Ratta