Tassa sui rifiuti: da oggi i rimborsi Iva

C’è tempo fino al 30 marzo per inviare il modulo, come previsto dall’ultima sentenza della Cassazione

12/03/2012

Tia1, Tia2 o Tarsu: in nessun caso si paga l’Iva. A chiarire la vicenda è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 3756 dello scorso 9 marzo. Al contrario di quanto aveva finora sostenuto il Dipartimento delle politiche fiscali, la Corte ha stabilito che la tassa sui rifiuti è di fatto un’imposta e come tale non deve essere assoggettata a Iva. Da oggi, quindi, è possibile richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato: c’è tempo fino alle ore 10 del prossimo 30 marzo per procurarsi il modulo IRT necessario per ottenere il rimborso dell’Iva, inoltrando la domanda allo sportello del contribuente via mail a info@contribuenti.it Le richieste pervenute vengono valutate in ordine cronologico: l’istanza di rimborso (IRT) del 10% dell’Iva pagata sulla Tariffa rifiuti serve a tutelare i contribuenti che hanno versato più del dovuto e, secondo l’Associazione Contribuenti Italiani, tra famiglie e imprese la Pubblica amministrazione dovrà rimborsare oltre 300 milioni l’anno. Per le famiglie il rimborso è medio è di circa 520 euro, mentre per le imprese ammonta a circa 4.250 euro. Non riceveranno alcuna richiesta di rimborso i Comuni che hanno mantenuto la Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani) perché in questo caso non è stata applicata l’Iva.



Come chiedere il rimborso. L’istanza di rimborso, che vale per Tia1 e Tia2, dovrà essere inviata al gestore del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e addebitato l'Iva e solo nel in cui la tariffa sia stata applicata direttamente dal Comune, l'istanza dovrà essere presentata a quest’ultimo. Il nuovo modello UNICO IRT 2012, disponibile sul sito  www.contribuenti.it, è stato aggiornato con le novità introdotte dalla sentenza della Corte di Cassazione: sono stati inseriti i nuovi quadri PF per le persone fisiche, SC per le società di capitale, SP per le società di persone e ENC per gli enti commerciali. Per tutti è stato previsto il campo IO, "Indebito Oggettivo" dove inserire l'importo annuale dell' IVA pagata, da richiedere a rimborso, per la quale non sussiste il requisito oggettivo impositivo (art. 2033 c.c.).

Eleonora Della Ratta
Preferiti
Condividi questo articolo:
Delicious MySpace

Tag correlati

I vostri commenti

Commenta

Per poter scrivere un'opinione è necessario effettuare il login

Se non sei registrato clicca qui

tag canale

MODA
Le tendenze, lo stile, gli accessori e tutte le novità
FONDATORI
Le grandi personalità della Chiesa e le loro opere
CARA FAMIGLIA
La vostre testimonianze pubblicate in diretta
I NOSTRI SOLDI
I risparmi, gli investimenti e le notizie per l'economia famigliare
%A
Periodici San Paolo S.r.l. Sede legale: Piazza San Paolo,14 - 12051 Alba (CN)
Cod. fisc./P.Iva e iscrizione al Registro Imprese di Cuneo n. 00980500045 Capitale sociale € 5.164.569,00 i.v.
Copyright © 2012 Periodici San Paolo S.r.l. - Tutti i diritti riservati