17/01/2012
L' articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89 sancisce in modo
inequivocabile il diritto all'equa riparazione del danno, spettante a entrambe
le parti coinvolte nel processo quando questo si protrae in modo eccessivo e
ingiustificato. Anche chi "perde" la causa, dunque può rivalersi. La sesta sezione civile della Corte di Cassazione,
con sentenza 35/2012 ha ribadito che tale diritto prescinde anche dalla
consistenza economica e dall'importanza del giudizio. Due sole eccezioni
previste: nel caso in cui il soccombente abbia proposto una cosiddetta lite
temeraria (“l'agire o resistere in giudizio con malafede e colpa
grave, cioè l'agire o resistere con la consapevolezza del proprio
torto o per spirito di emulazione o con intenti dilatori o defatigatori, ovvero
con la mancanza della pur minima avvedutezza e consapevolezza delle conseguenze
dei propri atti”) o nel caso in cui abbia resistito in giudizio con l'unico
obiettivo di "perseguire proprio il perfezionamento del diritto alla
riparazione".
Alberta Perolo