Anche l’indagato deve lavorare

Secondo la Cassazione in certi casi il giudice non può costringerlo a non lasciare il Comune di residenza

28/12/2011

Un indagato, cui viene imposto il divieto di uscire dal territorio del Comune per svolgere o cercare attività lavorativa, ha il diritto di impugnare il provvedimento del giudice. Questo, in sintesi, il disposto della Corte di Cassazione che con sentenza n. 45345 ha accolto le richieste di un ricorrente spiegando che "laddove le concrete modalità di applicazione della misura cautelare e le modifiche delle stesse incidono sull'afflittività della misura e di conseguenza sulla limitazione della libertà personale, devono essere soggette al controllo giudiziale ex art.310 c.p.p., a meno che non siano in concreto prive di rilevanza oppure presentino carattere temporaneo e meramente contingente tale da non determinare apprezzabile e duratura modificazione dello 'status libertatis'. Di conseguenza, anche le limitazioni dell'ambito territoriale entro il quale la persona indagata può svolgere l'autorizzata attività lavorativa sono elementi che incidono sulle concrete modalità di applicazione della misura e sullo stato di libertà". Nel caso in esame il giudice di merito aveva negato all'indagato la possibilità di adire il tribunale per ottenere l'annullamento del divieto di uscire dal territorio del Comune per motivi di lavoro: l'uomo, ha così impugnato il provvedimento e "vinto" almeno questa causa.

Alberta Perolo
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