01/12/2011
"L'accertamento del
diritto del coniuge all'assegno divorzile va effettuato verificando
l'adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione di un
tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio".
Tutto ciò anche se la donna divorziata ha nel frattempo ereditato una
discreta fortuna in termini di
immobili.
Questi i fatti: il tribunale
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di una
coppia, respingendo la domanda dell'ex moglie di determinazione di contributo
al mantenimento e di versamento di quota tfr. La decisione viene impugnata
dalla donna: la Corte di appello ne riforma il contenuto dopo aver
verificato una significativa sproporzione tra i redditi degli ex coniugi. Oltre all'assegno mensile, viene disposto a favore
della donna il diritto a percepire la quota del 40% dell'importo liquidato a
titolo di tfr.
A questo punto è l'ex marito
a rivendicare le proprie ragioni presentando un ulteriore ricorso in
Cassazione: tra i motivi addotti a propria difesa, "la reale mancanza di
incidenza del detto assegno sul tenore di vita della donna, attesa la
consistenza del reddito dalla stessa percepito nonché quella del suo patrimonio
immobiliare, fra l'altro arricchito
dalla qualità di erede della madre defunta".
E qui torniamo alla citazione
iniziale: nonostante le acquisizione immobiliari della ex moglie la Corte ha
rilevato il perdurare di una significativa sproporzione tra i redditi delle
parti così come ricavato in maniera
oggettiva dalla dichiarazione fiscale di entrambi. A ciò, va aggiunto, che non
è stato neanche preso in considerazione dalla Corte, come motivo valido per
negare l'assegno e la quota di tfr, il fatto che le figlie fossero ormai
diventati indipendenti. Anche al netto della nuova acquisizione ereditaria
dell'ex moglie, risulta che l'uomo avrebbe mantenuto la disponibilità di "quasi
il doppio delle risorse su cui può contare l'appellante".
Alberta Perolo