Basta cause, si concilia

Da lunedì, in caso di controversia non si può più andare subito dal giudice. Le uniche eccezioni (per ora) sono le liti condominiali e gli incidenti stradali

18/03/2011

Da lunedì 21 marzo la mediazione civile e commerciale diventa obbligatoria. Gli unici casi in cui si potrà farne a meno ancora per un anno sono le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. A prevederlo è il decreto legislativo 28 del 2010.

Che cos’è.
«La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti», spiega il ministero della Giustizia, «sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa».

I mediatori
sono le persone che svolgono la mediazione e che non possono quindi imporre giudizi o decisioni vincolanti. Devono avere i requisiti di “terzietà” e l’organismo dove il mediatore opera è vigilato dal ministero della Giustizia. In particolare, la mediazione si può fare presso enti pubblici o privati che siano iscritti nel registro del ministero della Giustizia.

Di tre generi. La mediazione può essere: “facoltativa”, cioè scelta dalle parti; “demandata”, quando è il giudice a invitare le parti a provare a percorrere questa strada; “obbligatoria”, quando bisogna provare la mediazione per poter procedere davanti al giudice. In ogni caso, il procedimento di mediazione non può durare più di 4 mesi.

Materie obbligatorie.
L’obbligo scatterà in casi di controversia in materia di: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Come procedere. Il ministero della Giustizia spiega così la procedura da seguire: «La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda».

I costi. Il procedimento può costare da 65 fino a 9.200 euro, a seconda del valore della causa. A chi corrisponde l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere la mediazione, inoltre, è riconosciuto, in caso di successo, un credito d’imposta fino a 500 euro (della metà, in caso di insuccesso).

Per altre informazioni: www.giustizia.it

Marco Ratti
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