13/06/2011
Una sentenza del tribunale di Milano ha stabilito che, in alcuni casi, le banche sono responsabili dell’investimento dei clienti anche se questi avevano sottoscritto in precedenza la clausola di “operazione non adeguata”, che avvertiva del rischio che stavano correndo. A farlo sapere è il Codacons, che ha ricostruito l’intera vicenda.
«Due consumatori della provincia di Milano, marito e moglie, acquistano nel 2001 dalla banca di cui sono clienti, la Banca di Credito Cooperativo di Carugate», spiega l’associazione, «obbligazioni della società Cirio per un valore nominale pari a 66 mila euro (due acquisti fatti nello stesso giorno, uno da 50 mila euro e uno da 16 mila). Dopo il crac della Cirio, del 2 novembre 2002, perdono tutto».
La banca non si riteneva responsabile dell’accaduto, visto che aveva fatto firmare nell'ordine di acquisto la clausola in cui era spiegato il rischio corso dall’investitore.
Secondo il tribunale di Milano, però, «l'inadempienza della Banca si riscontra piuttosto sotto il profilo della carenza informativa, ossia in termini di omissione di quelle dettagliate informazioni, circa le caratteristiche del prodotto, che sole avrebbero consentito al cliente di comprendere quella generica indicazione di inadeguatezza del titolo, quale menzionata nell'ordine e sottoposta alla firma del cliente».
In altre parole, l’istituto di credito non aveva dato abbastanza informazioni per far comprendere il livello di rischio di quell’operazione. I giudici, quindi, hanno condannato la banca a restituire tutti i 66 mila euro persi, più le spese di procedimento sostenute dagli attori.
«E' una sentenza che stabilisce un principio importante», dice il presidente del Codacons, l’avvocato Marco Maria Donzelli, che difendeva i due clienti. «Non basta far firmare a un consumatore carte per salvarsi dal punto di vista legale, ma occorre svolgere con correttezza, trasparenza, chiarezza e diligenza il proprio incarico». ha concluso Donzelli.
Redazione 2C Edizioni