15/12/2011
Sabrina Contino, legale di
Confconsumatori Milano, ha difeso una famiglia di associati che aveva avviato
una causa chiedendo la risoluzione per inadempimento dell'atto di
compravendita di obbligazioni Cirio del Monte avvenuta nella fase del "grey market". L’espressione designa
in Usa un tipo di mercato, precedente alla data del collocamento ufficiale di
un titolo, in cui le transazioni commerciali avvengono a prezzi
generalmente superiori a quelli ufficiali. E anche quel sistema
mediante il quale i dettaglianti acquistano i prodotti direttamente all'estero,
evitando l'intermediazione dei grossisti.
Al centro della "disputa",
la somma di 50.000 euro andati in fumo a causa del crack Cirio. Il tribunale ha
accolto la domanda, condannando la banca alla restituzione della somma
investita, al netto delle somme già percepite dall’investitore a titolo di
parziale rimborso. Motivo alla base della decisione, il riconoscimento da parte
del giudice del comportamento "scorretto" della banca, che non
avrebbe riferito il proprio interesse indiretto nella vendita del titolo ai
propri clienti poiché al tempo si
stava facendo carico del collocamento un’altra banca che apparteneva allo
stesso suo gruppo.
Per i giudici «l’inadempimento della banca viene
piuttosto colto con riferimento alla situazione di conflitto d’interesse, quale
delineatosi nel momento in cui la banca vendeva, ancor prima della sua
emissione, un titolo del cui collocamento si stava facendo carico una
banca del suo stesso Gruppo, con ciò configgendo l’interesse del cliente a
ricevere notizie trasparenti e imparziali sulle caratteristiche del prodotto,
con l’interesse indiretto della banca alla diffusione presso la sua
clientela di quel prodotto, ancora integralmente in carico al suo Gruppo per
non essersi ancora esaurita la fase del collocamento».
Alberta Perolo