25/01/2012
La Corte d'appello di Genova ha confermato il rigetto della
domanda proposta da un uomo tesa a ottenere la condanna dell'ex coniuge, da cui
si era separato, alla restituzione della somma pari alla metà delle spese da
lui sostenute nel tempo per il mantenimento della figlia affetta da disturbi psichici e a lui affidata. In
fase di separazione, l'uomo si era infatti accordato nel senso di farsi carico
di tutte le spese relative alla figlia, salvo poi chiederne la restituzione. E
fatta salva invece la revisione delle condizioni economiche in sede di
divorzio.
La Cassazione fa notare che "il soggetto aveva
assunto a proprio carico esclusivo la figlia
sia in sede di separazione personale dalla moglie che nel giudizio di divorzio,
ove dichiarò di rinunciare a esigere alcunché dalla stessa e di non aver
pretese a titolo di mantenimento della fanciulla, ancora all'epoca minorenne,
che le relative statuizioni non avevano sancito alcun obbligo solutorio della
madre in relazione alle esigenze della figlia".
Così, data la sua rinuncia al contributo del
coniuge, pienamente valida in quanto relativa a un diritto disponibile, la
sequenza di comportamenti dell'uomo attraverso i quali egli ha provveduto, nel
tempo e continuamente, ai bisogni della figlia, ancora non autosufficiente, "rappresentano
atti di liberalità non ripetibili". E
in conclusione "Se la definizione delle condizioni patrimoniali della
separazione non subisce adeguamenti, sempre possibili nel giudizio di divorzio,
ovvero in seguito non venga attivato da parte del coniuge interessato il
procedimento di modifica di quelle condizioni, confermate in sede di
divorzio... quell'assetto resta definitivamente consacrato in quei termini,
dunque immutato sino a che non ne venga richiesta la revisione".
Alberta Perolo