15/03/2012
Autunno. Il condominio
delibera alcuni lavori di manutenzione del terrazzo a uso comune, durante la
realizzazione dei quali uno degli appartamenti subisce delle infiltrazioni. Il
proprietario, oltre a citare in causa la ditta che aveva preso in appalto il
lavoro, conviene in giudizio per il risarcimento del danno anche il condominio,
che a sua volta resiste deducendo che la responsabilità del fatto fosse
imputabile esclusivamente alla ditta appaltatrice. Come va a finire?
La Corte di Cassazione, si
legge nella sentenza definitiva "si duole che la Corte d'Appello abbia
riconosciuto la responsabilità concorrente del condominio, benché l'articolo 5
del contratto di appalto, stipulato tra il condominio committente e
l'appaltatore, ponesse espressamente a carico di quest'ultimo tutti i danni che
potessero derivare dalla esecuzione delle opere a condomini o a terzi, sia a
cose che a persone".
E ancora: "Si contesta
la rispondenza al vero dell'affermazione che il condominio abbia imposto
all'appaltatore l'effettuazione dei lavori nel periodo autunnale, quando invece
la scelta del tempo dell'esecuzione fu bilaterale e contestuale alla stipula
del contratto; e ci si duole che la Corte territoriale non abbia considerato
che la causa del danno va rinvenuta in carenze logistico-programmatiche ed
organizzative del solo appaltatore, data l'assoluta omissione di accorgimenti
tecnici idonei da parte dell'impresa".
In altre parole, la Corte
sottolinea come in materia di appalto, l'appaltatore svolga l'attività in piena
autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio mettendo in atto
tutte le precauzioni al fine del raggiungimento del risultato. Di conseguenza,
non può configurarsi un rapporto "intestitorio" tra il committente
(in questo caso il condominio) e l'appaltatore, ma comporta che solo
quest'ultimo, di regola, debba ritenersi responsabile in caso di danni derivati
e terzi nella o dalla esecuzione dell'opera.
Alberta Perolo