05/09/2011
Il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo è ammissibile soltanto se ci si trova di fronte a un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. Nel caso in esame, il cassiere di un grande magazzino è stato licenziato per aver prelevato 5 euro dall'incasso, decisione ritenuta inammissibile dalla Corte di Cassazione per l'evidente sproporzione tra l'inadempimento e la sanzione.
"In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" ex articolo 1455 del codice civile": la Corte ha dunque obbligato il grande magazzino al reintegro del dipendente che sì, si è comportato scorrettamente, ma mettendo in atto una violazione non così grave da rompere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario per l'affidamento futuro della mansione.
Alberta Perolo