08/06/2011
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha sancito la responsabilità colposa a carico del dirigente di un albergo che non ha provveduto ad assicurare la presenza in sede di personale qualificato ad attuare il piano antincendio per fronteggiare l'emergenza causa dal propagarsi delle fiamme. Questa la sequenza dei fatti così come accertata dai giudici di legittimità: in un albergo, due donne, durante la notte, svuotano per errore nel bidone dei rifiuti un posacenere con alcuni mozziconi di sigarette non del tutto spenti. Da qui divampano le fiamme nel resto dell'edificio. La maggior parte degli ospiti riesce a mettersi in salvo utilizzando le uscite di sicurezza: altre tre persone, però, perdono la vita a causa dell'incendio. L'imputazione investe amministratrice e rappresentante legale della società per azioni proprietaria dell'albergo, amministratore di fatto della società, direttore e capo della squadra di emergenza aziendale. Scontato il ricorso degli imputati: la Corte accoglie quello presentato dal rappresentante di fatto rinviando la sentenza alla Corte di Appello, rigettando gli altri.
In particolare, si legge nelle motivazioni, sulla direttrice dell'albergo grava "un obbligo di garanzia volto ad affrontare il prevedibile verificarsi di situazioni di pericolo". Risale al 2003 un piano che prevedeva la creazione di una squadra d'emergenza antincendio che avrebbe dovuto essere composta da 24 persone munite di apposita abilitazione. Caposquadra, risultava essere proprio la direttrice dell'albergo. La Corte ha verificato che la notte dell'incendio nessuno dei componenti della squadra era in servizio ma erano presenti solo il portiere e il fattorino. In altre parole, il piano era stato disatteso. La Corte ha poi precisato che anche se uno delle tre vittime si è lanciato incautamente dal balcone, per sfuggire alle fiamme, con un comportamento imprudente, non seguendo le istruzioni per l'evacuazione dell'albergo, non si è interrotto il nesso causale tra il comportamento omissivo della direttrice dell'albergo e gli eventi verificatisi. "Tali omissioni - ha affermato la Corte - radicano la responsabilità colposa della direttrice dell'albergo, ritenuta dal giudice di merito".
Redazione 2C Edizioni