04/03/2011
L’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, così come stabilito dall’articolo 12 della legge n. 118 del 1971, è sottoposta all’accertamento della sussistenza di un requisito minimo reddituale. La Cassazione ha stabilito che a questo scopo assume rilievo “non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando (…) l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola”. La Sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4677/2011 ha respinto il ricorso avanzato da una donna per l’assegnazione della pensione di inabilità civile facendo leva su una tesi in base alla quale anche per la pensione di inabilità deve farsi esclusivo riferimento al reddito personale dell’assistito. In sostanza, gli Ermellini hanno valutato che in questi casi sia necessario tenere in considerazione anche la posizione reddituale del coniuge dell’invalido in conformità con le linee guida del sistema di sicurezza sociale che riconoscono alla solidarietà familiare un ruolo integrativo dell’assistenza pubblica.