17/03/2011
Per diventare italiano o ti sposi o scovi un avo italiano nell’albero genealogico. Semplificando moltissimo si potrebbero riassumere così le vie per ottenere la cittadinanza nel nostro Paese che prevede la concessione di questo riconoscimento per il cosiddetto ius sanguinis. Tre le ragioni per ottenere il titolo di italiani, come si può leggere anche sul sito del ministero dell’Interno (www.interno.it)
1) Per matrimonio con cittadino italiano (secondo l’art. 5 della legge 91/92): chi fa richiesta deve essere sposato con un cittadino italiano e risiedere in Italia da almeno due anni oppure, se residente all’estero, il matrimionio deve essere stato contratto da almeno tre anni. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, purché la coppia non sia in stato di separazione.
2) Per residenza (art. 9 della legge 91/92): se si hanno genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini italiani o se si è nati in Italia da genitori stranieri e alla maggiore età si risiede da cinque anni o se si è residente nel Paese da almeno dieci anni (quattro se cittadini Ue). Questa legge comporta la richiesta di cittadinanza da parte di molti giovani stranieri, soprattutto sudamericani, nipoti di italiani emigrati in Paesi come il Brasile o l’Argentina negli anni Sessanta: spesso però il fine ultimo è quello di essere riconosciuti come cittadini Ue e poter così andare a vivere in Spagna e Portogallo. Oggi che in Italia nascono e vivono molte seconde generazioni ci si domanda se il principio dello ius soli (cittadinanza per territorio) non debba prevalere. Allo stato attuale lo straniero che presenta domanda deve avere il permesso di soggiorno e l’iscrizione anagrafica in regola, redditi sufficienti, assenza di precedenti penali, assenza di “motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica” e dimostrare una buona integrazione sociale.
3) Per legge speciale: la legge 379 del 2000 prevede il riconoscimento della cittadinanza alle persone nate o discendenti dai residenti nei territori dell’ex impero austro-ungarico, ex Jugoslavia, Istria e Dalmazia che appartengano al gruppo linguistico italiano. Inoltre con decreto del Presidente della Repubblica e delibera del Consiglio dei ministri la cittadinanza può essere concessa anche allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia.
Eleonora Della Ratta