29/11/2011
Con la crisi più che mai i promotori finanziari diventano
figure di riferimento per i risparmiatori all'interno della banca: la fiducia
riposta nei loro confronti dovrebbe essere una garanzia per investimenti
sicuri. Ma non funziona sempre così. Come nel caso arrivato in Cassazione,
chiamata a intervenire sul caso di un investitore che dichiara di aver firmato
alcuni moduli relativi a vari fondi e di aver versato a un promotore
finanziario di un importante gruppo bancario la somma di 325.000 euro.
Successivamente all'operazione, però, l'uomo scopre che quei soldi alla
banca non sono mai stati registrati. Dove
sono spariti? E quali responsabilità ricadono sulla banca?
L'investitore ricorre in tribunale e trascina in giudizio,
oltre al promotore finanziario, anche la banca chiedendone la condanna al
pagamento della somma versata con l'aggiunta di interessi e al netto della
rivalutazione. I giudici accolgono la richiesta contro cui la banca fa ricorso
fino ad arrivare in Cassazione. Rifacendosi a un indirizzo ormai consolidato,
dettato dalla Consob "in ordine alle regole che i promotori devono
osservare (ndr. le banche)
nel ricevere somme di denaro dai loro clienti, sono dirette a porre a obblighi
di comportamento in capo al promotore e traggono la propria fonte da
prescrizioni di legge, come quelle citate, espressamente volte a tutelare gli
interessi del risparmiatore". E ancora: "Né il fatto che una
corrispondente previsione sia eventualmente inserita nei moduli sottoscritti
dal cliente può mutare la funzione di quelle regole e trasformarle, da obbligo
di comportamento del promotore in un onere di diligenza gravante sul
risparmiatore, il cui mancato assolvimento si risolva in un addebito di colpa
concorrente a suo carico, ad onta del danno provocato dall'altrui atto
illecito".
L'intermediario deve essere responsabilizzato nella tutela
del risparmiatore così come la Cassazione, già in precedenza, si era
ripetutamente premurata di sottolineare: "In tema di intermediazione finanziaria
la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di
denaro con modalità difformi da quelle con
cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude,
in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la
responsabilità solidale dell'intermediario preponente
per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori
elementi - può costituire da sola concausa del danno subito dall'investitore
ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento ex art. 1227".
La banca, dunque, risponde in solido e per intero rispetto ai soldi
"spariti" finiti nelle mani del promotore finanziario.
Alberta Perolo