17/11/2011
È un discorso vecchio quello che riguarda il riconoscimento
economico del ruolo delle casalinghe nella società moderna. La sentenza n.
23573 della Corte di Cassazione fa un po’ di luce sull'argomento offrendo un
nuovo spunto di riflessione. Scrivono i giudici: "è ormai certo che il danno da riduzione della capacità di
lavoro, sofferto da persona che, come la casalinga, provveda da sé al lavoro
domestico, costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico".
Nel caso di specie, una donna era stata vittima di un incidente mentre era a bordo del suo motorino: i
danni riportati, purtroppo, avevano comportato un'invalidità permanente. I
giudici di merito riconoscono alla donna il risarcimento del cosiddetto danno
morale e non, invece, quello patrimoniale, cioè non quello del mancato guadagno
che consegue alla riduzione della capacità lavorativa. La terza sezione civile
della Cassazione ha accettato il ricorso della donna: di fatto, il risarcimento
del danno patrimoniale spetta alla casalinga così come a qualsiasi lavoratore.
In conclusione, una volta dimostrato che i danni permanenti subiti sono gravi
al punto da rendere più faticoso lo svolgimento del lavoro domestico, non si
può non risarcire la casalinga sotto il profilo del mancato guadagno.
Alberta Perolo