09/12/2011
Con ricorso possessorio una coppia di condomini si rivolge
al Tribunale di Milano chiedendo la rimozione forzata delle fioriere e
dell'inferriata poste sul ballatoio da un vicino. Il giudice stabilisce la
cessazione della materia del contendere per le fioriere, grazie all'accordo
raggiunto dalle parti, ma richiede l'immediata eliminazione dell'inferriata. Il
processo prosegue in appello dove la Corte si trova di fronte a una situazione
del tutto mutata: i ricorrenti, infatti, hanno nel frattempo ceduto il loro
immobile a una nuova proprietaria che, intervenendo nel giudizio, manifesta la
propria volontà "di non coltivare la domanda". In altre parole,
l'inferriata può rimanere lì dov'è.
Sul convenuto continua però a gravare la condanna al
pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado che così ricorre per
Cassazione. A questo punto i ricorrenti iniziali, ormai ex proprietari,
resistono con controricorso. La Corte cassa la sentenza impugnata, invitando la
Corte d'appello ad adeguarsi al seguente principio di diritto: "ai fini
della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle
cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va
determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la
valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al
potere di fatto sulla cose di cui si controverte, potendo il giudice
considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga
dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima". In
sintesi per la liquidazione dell'onorario dell'avvocato nelle cause
possessorie, la causa non è di valore indeterminabile, quindi la tariffa è più
bassa.
Alberta Perolo