11/01/2012
Maggio 2002. Un tribunale dichiara con sentenza non
definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio di una coppia e,
nel 2005, viene fissata la misura dell'assegno divorzile comprensivo della
parte destinata al mantenimento del figlio maggiorenne. La donna si batte
contro tale decisione: troppo poco quello che le spetta rispetto a quello che
presume essere il patrimonio dell'ex marito. Il tribunale respinge il ricorso
anche in considerazione del fatto che rispetto all'originaria situazione
economico sociale, riconosciuta alle parti con gli accordi di separazione, si era verificata la novità, negativa
per l'uomo, rappresentata dalla sua messa in stato di mobilità, nonché ancora,
della costituzione da parte sua di un nuovo nucleo familiare con sopraggiunto
onere del mantenimento di un figlio minore. Sulla base di queste considerazioni
la riduzione del 10% della somma originariamente fissata all'atto della
separazione viene ritenuta congrua dai giudici. A questo punto la donna ricorre
in Cassazione sperando di avere migliore sorte ma i giudici, ancora una volta,
le danno torto.
Alberta Perolo