L’acqua depurata va pagata se… è depurata

Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che solo quando il servizio di depurazione è presente nel Comune bisogna corrispondere il relativo canone

27/04/2011

I Comuni che non sono dotati di impianto di depurazione non possono esigere dai cittadini la tariffa per il servizio di depurazione: sembra ovvio ma per stabilirlo è dovuta intervenire la terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 8318. Nel caso in esame, i giudici hanno accolto il ricorso avanzato dalla Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori presentato sostenendo l’illegittimità della richiesta di pagamento della tariffa per il canone di depurazione dato che il Comune di Milano era sfornito dell’impianto. Si legge nella motivazione della Corte che “L’utente può agire contro l’inerzia dell’amministrazione nella realizzazione dei depuratori, non già in forza del rapporto contrattuale di utenza utilizzando gli ordinari strumenti civilistici di tutela, ma solo esercitando il generale potere di denuncia attribuitogli dall’ordinamento ‘uti civis’”. Cioè per la tutela del cittadino.
La Corte di Appello di Milano aveva in precedenza interpretato diversamente l’articolo 14 della legge 36/94 stabilendo l’obbligo di pagamento del corrispettivo per la depurazione delle acque anche nei casi in cui mancava un qualsiasi servizio di depurazione. In tutta risposta la Cassazione ha stabilito che “a fronte del pagamento della tariffa, l’utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione”: di conseguenza la tariffa del servizio idrico trova legittimazione non in quanto “atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza”. Quando il servizio non c’è, dunque, è illegittimo pagare il canone. 

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