18/10/2011
Risarcimento del danno da ombra, in quanto origine di danno
ingiusto. È questo l’ultimo e caso su cui la Corte di Cassazione è stata
chiamata a intervenire. Il proprietario di un pioppeto è stato condannato a
pagare il proprio vicino, sul campo del quale le fronde degli alberi facevano
ombra: la produzione di mais, che necessita di molto sole per crescere,
risultava infatti rallentata.
Già nel giudizio di merito la condanna era stata
giustificata per il fatto che "l’ombra dei pioppi aveva impedito al mais
di svilupparsi più produttivamente" e che "le radici dei pioppi
assorbivano dal terreno acqua e sostanze nutrizionali a discapito della coltura
del mais".
In realtà l’accusato, nel difendersi, non ha negato la
realtà dei fatti, semmai ha fatto ricorso in Cassazione perché non intenzionato
a risarcire il danno in virtù, a sua detta, di un comportamento scorretto del
coltivatore di mais il quale avrebbe potuto tranquillamente agire in base
all’articolo 896 del codice civile che consente di recidere rami e fronde nei
casi in cui invadano il confine. Questa la giustificazione della Corte di
Cassazione: "costituisce onere del ricorrente indicare chiaramente quali
siano i principi che si assumono disattesi trattandosi di principi che devono
essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto
successivamente verificati dal giudice di legittimita’ prima nella loro
esistenza e quindi nella loro eventuale violazione".
Alberta Perolo