04/10/2011
Assistiti insolventi o avvocati furbacchioni? La sentenza
19750 della Corte di Cassazione fa un po' di chiarezza per tutti quei casi che
hanno come protagonisti clienti che impugnano i decreti ingiuntivi emessi nei
loro confronti da parte dei loro avvocati: questi ultimi, nel giudizio di
opposizione, devono documentare le prestazioni concretamente effettuate. In
sintesi, per testimoniare il lavoro effettuato dall'avvocato, non è sufficiente
la parcella vistata dall'Ordine che serve solo ad attestare la conformità della
tariffa. Già la Corte territoriale si era espressa in questi termini
"Dall'esame della documentazione prodotta dall'appellato a dimostrazione
dei crediti dallo stesso vantati per l'attività professionale svolta in favore
del cliente non era dato rinvenire alcun atto processuale a fondamento
dell'opera asseritamente prestata". E ancora, la Cassazione "È,
infatti, noto che la sola parcella corredata dal parere del consiglio
dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto
ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase
monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione poiché il parere attesta la
conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non
prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle
prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione
in ordine alla liquidazione degli onorari, per cui la presunzione di veridicità
da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude
né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore sia
quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli
importi richiesti". Nel caso di specie la Corte ha posto a carico del
professionista l'onere della prova circa l'esistenza del credito vantato
facendo riferimento alla documentazione prodotta.
Alberta Perolo