10/11/2011
La Prefettura di Catanzaro ha fatto ricorso contro una
sentenza del giudice di pace che le imponeva il pagamento di 600 euro a titolo
di risarcimento a favore di un automobilista cui era stata sospesa
illegittimamente la patente per due mesi. Tra ricorsi e controricorsi, la
sentenza finisce il suo iter in Cassazione che si trova a valutare le ragioni della
Prefettura la quale si difende facendo notare l'incertezza
dell'interpretazione delle norme in tema di sospensione della patente e la mancanza di prova di un danno ingiusto
risarcibile in assenza di prove sulle concrete attività il cui compimento è stato
impedito dal provvedimento illegittimo.
Dando ragione alla Prefettura, la Corte sostiene
che, perché sia riconosciuto il risarcimento del danno, è necessario che sia
comprovata una lesione di interessi legittimi, oltre ovviamente all'esistenza di un evento dannoso o di un altro atto
amministrativo illegittimo. La Cassazione con questa sentenza ha stilato un
elenco di regole che il giudice deve rispettare quando si trova di fronte a
fattispecie di questo genere: «In primo luogo, (il giudice deve) accertare la
sussistenza di un evento dannoso; stabilire, poi, se l'accertato danno sia
qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse
rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso
come diritto soggettivo); accertare, inoltre, sotto il profilo causale, facendo
applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile a una
condotta della pubblica amministrazione; accertare, infine, se detto evento
dannoso sia imputabile a responsabilità della P.a. non soltanto sulla base del dato obiettivo della legittimità
del provvedimento amministrativo, ma anche sulla base del requisito soggettivo
del dolo o della colpa, configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato
adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e
buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione
amministrativa e che costituiscono limiti esterni alla discrezionalità
amministrativa».
Alberta Perolo