31/01/2012
Ha ricevuto 5.170 euro di multa per aver violato le
disposizioni in materia di fauna selvatica detenendo a bordo del proprio camper,
all'interno di un campeggio in Valle d'Aosta, nel Comune di Valsavarenche, un
esemplare di felis concolor (puma). Protagonista della singolare vicenda, un
uomo che non aveva ottenuto dalla prefettura la prescritta autorizzazione,
convinto della propria buona condotta, al punto di ricorrere in giudizio fino
in Cassazione.
L'articolo 6, comma 3, della legge n. 150 del 1992 prevede
che coloro che detengono esemplari vivi di
mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o
rettili provenienti da riproduzione in cattività compresi in un apposito
elenco, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente
competente entri un certo termine e che il prefetto, dal canto suo, in accordo
con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione di tali
esemplari, previa verifica dell'idoneità delle relative strutture di custodia,
in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e
dell'incolumità pubblica. Alla luce di tutto ciò l'uomo era autorizzato alla
sola detenzione del puma presso la sua abitazione, provvedimento che di fatto
circoscriveva il perimetro del permesso.
Alberta Perolo