13/07/2011
Ha impiegato 2 anni ma alla fine, tra infinite polemiche e distinguo, anche la Camera dei Deputati ce l'ha fatta. Ieri il testo sulle "Dichiarazioni anticipate di trattamento" (Dat) è stato approvato con 278 voti favorevoli, 205 contrari e 7 astenuti. Ora il testo di legge passa ora al Senato dove, da settembre, riprenderà il faticoso iter iniziato proprio lì circa 3 anni fa.
Divieto di eutanasia, libertà del medico nel valutare le Dat, divieto di rinunciare ad alimentazione e respirazione artificiale, diritto alle cure palliative. Queste, in sintesi, le disposizioni del testo approvato ieri. A votare a favore sono stati Pdl, Lega e Udc. Contrari Pd, Idv e Fli. In realtà, però, favoriti anche dallo scrutinio segreto, vi sono state defezioni da una parte e dall'altra. A titolo personale, per esempio, Peppino Calderisi (Pdl) ha annunciato il suo voto contrario. Ben quattordici deputati del Pd, dall'altra parte dello schieramento, avevano annunciato la loro non partecipazione al voto. La maggioranza, comunque, non è mai andata sotto.
La legge, dopo aver riconosciuto la vita umana «quale
diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase
terminale
dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di
intendere e di volere, fino alla morte accertata», esplicita il «divieto
di
ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al
suicidio». La legge stabilisce anche formalmente il principio
dell'«alleanza terapeutica» tra medico e paziente nelle fasi del fine vita e riconosce il diritto per i pazienti terminali o in condizione di
morte
imminente di essere assistiti con un'adeguata terapia del
dolore.
Ogni trattamento sanitario, dice il testo confermando la legislazione già esistente, può essere attivato solo dopo il
consenso informato ed esplicito da parte del paziente e dopo corrette informazioni da parte dei medici.
Idratazione e alimentazione non possono mai essere interrotte, con l'unica eccezione per i malati terminali nel caso «risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo». Mitigato dunque il divieto assoluto dello stop previsto nel disegno di legge Calabrò.
Alimentazione e idratazione artificiale, comunque, «non possono formare oggetto» di Dat.
Le Dat non saranno vincolanti per il medico. In esse si potranno
esprimere «orientamenti» (e non volontà) solo sui trattamenti che si
intende attivare, ma non su quelli che si vuole sospendere o a cui ci si
rifiuta di essere sottoposti. Rimane comunque il divieto di accanimento terapeutico: si
potrà rinunciare infatti solo a ciò che è «di carattere sproporzionato o
sperimentale». Le Dat potranno poi essere prese in considerazione solo in caso di «accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale»: in pratica quando ci si trova in stato vegetativo.
Le Dat, che avranno una validità di 5 anni e potranno poi essere rinnovate, dovranno essere redatte in forma scritta o
dattiloscritta con firma autografa del soggetto interessato davanti al medico curante. Niente videotestamenti o ricostruzioni di intenti
fatte a posteriori, dunque, per evitare ricostruzioni postume giudiziarie come avvenne nel caso Englaro. Le
Dat saranno poi raccolte in un Registro tenuto all'archivio unico nazionale
informatico presso il ministero della Salute.
E' prevista infine la possibilità di nominare un fiduciario. Se questo non avviene, la responsabilità passa di mano ai familiari. Il medico curante valuterà, infine, «in scienza e coscienza e in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana», le disposizioni del paziente conferite nelle Dat.
Stefano Stimamiglio