28/01/2011
Una seduta della Corte di Cassazione.
Il matrimonio di un figlio che, per motivi non ascrivibili a sua cattiva volontà, ancora non lavora, non esonera i genitori dall'obbligo del mantenimento. Non basta, cioè, il semplice matrimonio e nemmeno una laurea per far presumere in modo assoluto che il figlio sia economicamente autonomo: la valutazione deve avvenire, al contrario, caso per caso.
La Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha così di recente accolto il ricorso di una madre che, separata dal marito sul quale insistevano obblighi di mantenimento per una figlia, aveva ricorso contro due sentenze del Tribunale di Ferrara (in primo grado) e della Corte d'appello di Bologna (in secondo grado), che avevano di fatto esonerato l'ex marito dal continuare a mantenere la figlia con un assegno mensile di 436 euro.
La laurea in scienze motorie conseguita dalla giovane e il suo recente matrimonio non sono, infatti, secondo i giudici della Consulta sufficienti per sospendere sic et simpliciter l'obbligo del mantenimento, pur continuando la ragazza a vivere (assieme al marito) con la madre. La giovane, inoltre, non ha ancora trovato lavoro perchè ha deciso di mettere in naftalina la sua recente laurea e di continuare gli studi iscrivendosi a medicina.
L'ex marito della ricorrente, dunque, continuerà a mantenere la figlia visto che, come recita il dispositivo, «non è seguito nessun mutamento sostanziale per la giovane che ha continuato a vivere, come in passato, con la madre e a frequentare il corso di laurea intrapreso».
Stefano Stimamiglio