Genitori razzisti? Niente adozione

Il parere dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie sulla sentenza della Cassazione, che preclude l'adozione a chi richiede solo minori di determinate etnie.

01/06/2010

Non sarà possibile accedere all'adozione alle coppie di aspiranti genitori che, nelle procedure di richiesta, dichiareranno davanti al giudice di volere solo minori di determinate etnie. In questi casi il magistrato, non solo non dovrà convalidare i relativi decreti di adozione, ma dovranno mettere in discussione la capacità stessa della coppia razzista a candidarsi per l'adozione in generale.

    Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza 13332 riferita al caso di una coppia siciliana che voleva adottare solo bimbi di razza europea.  Con il deposito di questa decisione le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il parere della Procura della Suprema Corte che aveva chiesto un intervento in questo senso. La Procura era stata sollecitata da un esposto dell'Aibi, l'Associazione amici dei bambini - che da anni lotta contro i decreti razzisti.

    Molto interessante anche il fatto che la Cassazione insista sulla necessità che i servizi sociali diano formazione adeguata alle coppie che intraprendono le procedure di adozione internazionale per favorirne "una più profonda consapevolezza del carattere solidaristico, e non egoistico, della scelta dell'adozione e prevenire opzioni di impronta discriminatoria". Di fronte al desiderio di esprimere preferenze, il sostegno psicologico può aiutare  a superare le difficoltà di accogliere "un bimbo che non sia a propria immagine", o le paure di quanti dicono 'no' al bimbo 'diverso' "per il timore di fenomeni di xenofobia che espongano a rischio l'integrazione del minore nell'ambiente sociale e creino in lui problemi di adattamento"

     L’Anfaa, l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (via Artisti 36 10124 Torino, tel. 011/8122327, segreteria@anfaa.it) , condivide pienamente la sentenza dalla Suprema Corte secondo cui  "il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche non può essere emesso sulla base dei riferimenti alla etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia”.

    "L'adozione internazionale è nata in Italia con la legge n. 431/1967, come concreto riconoscimento dell'uguaglianza di tutti i bambini nel fondamentale diritto alla famiglia", commenta la presidente Donata Nova. "La famiglia che adotta un bambino aiuta a superare il  mito dell'indissolubilità del legame di sangue. Chi diventa genitore di un bimbo di etnia e nazionalità diversa può contribuire a superare in modo ancora più concreto le barriere che tuttora separano gli uomini dando una testimonianza di solidarietà senza confini".

    Questa testimonianza secondo chi da anni si batte per il diritto dei bambini a una famiglia, è ancora più importante in questo momento, in cui assistiamo a crescenti fenomeni di razzismo: "Le Convenzioni internazionali di New York, e, più in particolare, quella de L'Aja del 1993 relativa alla tutela dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale, hanno stabilito dei principi di fondo per la tutela dei diritti dei bambini che sono stati accolti dalle legislazioni di molti Paesi, compresa l'Italia, che l'ha ratificata con la legge n. 476/1998".

    Alla base della Convenzione de L'Aja c'è il convincimento che l'adozione internazionale deve essere realizzata nell'interesse preminente del minore in reale stato di adottabilità, non rimediabile nel suo Paese attraverso l'inserimento in un'altra famiglia. "Per porsi però in modo corretto di fonte all'adozione internazionale", continua la presidente dell'Anfaa, "ricordiamo che occorre partire dal diritto del minore a una famiglia e non considerare prioritarie, invece, le aspirazioni degli adulti. Soltanto il reale e accertato stato di adottabilità del minore - che non deve essere confuso con la condizione di povertà - qualunque sia la sua nazionalità, rappresenta il presupposto indispensabile per l'adozione.

    Le condizioni spesso drammatiche in cui vive il minore nel proprio Paese d'origine, non possono far pensare che per questi bambini sia sufficiente una famiglia qualsiasi, ma è compito delle Istituzioni individuare fra le famiglie disponibili quella più idonea.  Quella dei genitori adottivi di un bambino straniero è una scelta "che deve comportare quindi  la piena accettazione di un bambino, qualunque sia la sua origine, il suo colore, il suo volto, nella convinzione profonda che tutti i bambini sono uguali e hanno lo stesso diritto a essere amati. Fondamentali sono  quindi un’ attenta preparazione e valutazione dell’idoneità degli aspiranti genitori adottivi, anche per escludere  quelli che non presentano i necessari requisiti per  diventare genitori di  bambini di etnie diverse".

    È importante sottolineare, inoltre un ulteriore aspetto legato alle adozioni che spesso si dimentica: "I bambini italiani e stranieri adottati hanno sovente alle spalle storie di violenze e maltrattamenti spesso inaudite, che lasciano cicatrici anche profonde su di loro. I loro genitori non devono  essere lasciati soli, come ancora troppe volte succede: devono essere  supportati dalle Istituzioni con aiuti sociali ed economici adeguati" Finora la Regione  Piemonte è l’unica ad aver approvato delibere e stanziato fondi mirati per supportare queste  adozioni.

Renata Maderna
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