28/04/2011
“La Corte di giustizia dell’Unione europea non condanna il reato di clandestinità”, commenta il professor Dino Rinoldi, docente di Diritto internazionale e di Diritto delle migrazioni all’Università Cattolica. “I pronunciamenti della Corte del Lussemburgo bisogna prima leggerli. Tra l’altro, sul reato di clandestinità si era già pronunciata la nostra Corte costituzionale con la sentenza 250 del 2009 affermando che è legittimo ai sensi della nostra Costituzione. Quello che non è costituzionalmente ammissibile per i giudici della Consulta è l’aggravante della clandestinità, perché viola il principio d’eguaglianza e quello della responsabilità penale personale”.
- Ma allora su che cosa si è pronunciata ieri la Corte del Lussemburgo?
“Innanzi tutto non è un procedimento contro lo Stato italiano, ma è la risposta a un rinvio pregiudiziale (ovvero prima del giudizio interno, nazionale) fatto da un giudice italiano che chiede alla Corte dell’Unione di aiutarlo a interpretare il diritto comunitario . Una delle tantissime sentenze di collaborazione tra Corte e tribunali appartenenti ai 27 Stati membri”.
- In pratica la vicenda parte dalla corte d’Appello di Trento.
“Esattamente. Le cose sono andate per sommi capi in questo modo. C’è un procedimento giudiziario pendente di fronte alla corte d’Appello di Trento. E questo giudice, prima di emettere il verdetto, ha chiesto lumi alla Corte del Lussemburgo”.
- Il caso riguarda un certo El Dridi.
“Il signor El Dridi, che soggiorna irregolarmente in Italia, un clandestino se così vogliamo chiamarlo, viene investito da una serie di atti amministrativi che mirano ad allontanarlo dal nostro territorio nazionale. Come peraltro in generale non cessa di chiedere l’attuale governo di Centrodestra”.
- E così scatta la macchina burocratica dell’allontanamento...
“Macchina amministrativa : non deprezziamo le nostre autorità (quelle che si occupano di amministrare la nostra vita quotidiana) con qualifiche che possano apparire spregiative. In fondo, anche per sposarsi (legalmente, sia in Comune sia in Chiesa) bisogna attivare una “macchina burocratica”. Nel caso che ci interessa, quindi, è stato anzitutto adottato nei confronti di El Dribi un provvedimento del prefetto di Torino, poi (in esecuzione del primo atto) un ordine di allontanamento volontario notificato dal questore di Udine.Il tutto deve fare i conti col fatto che non c’è disponibilità per imbarcarlo su un aereo o su una nave, e non c’è modo di metterlo in un centro di permanenza temporanea”.
- In pratica gli dicono semplicemente a voce, scartoffie burocratiche a parte: “vattene dall’Italia”.
“Glielo mettono per iscritto, e lui non ottempera all’ ordine. Inizia così un procedimento giudiziario in primo grado di fronte al tribunale di Trento che finisce con una sanzione penale . Il tribunale di Trento non mira ad allontanarlo, ma semplicemente (si fa per dire) a sanzionarlo penalmente con un anno di carcere per la disobbedienza all’ordine di andarsene”.
- E lui fa ricorso in appello...
“E così la Corte d’appello effettua il rinvio pregiudiziale. Chiede alla Corte del Lussemburgo una sorta di parere, una interpretazione del diritto comunitario pertinente nel caso”
- E siamo tornati all’inizio della storia.
“Non si tratta, come dicevo, di un procedimento per violazione da parte dello Stato, ma un procedimento giurisdizionale che si rivolge alle parti nel giudizio nazionale e quindi al giudice della Corte d’appello. E’ un procedimento assolutamente fisiologico. Finchè non ce ne andremo dall’Ue, come ha pericolosamente minacciato il Ministro dell’interno Maroni, assecondato dal Presidente del Consiglio, i giudici italiani potranno chiedere un parere, anzi una sentenza interpretativa della Corte di giustizia del Lussemburgo sulle questioni pendenti di fronte a loro e alle quali possa applicarsi il diritto dell’Unione europea. I rinvii pregiudiziali sono centinaia ogni anno nei 27 Stati membri”.
- Il giudice dello Stato membro è obbligato ad attenersi all’interpretazione?
“Il giudice della Corte europea interpreta il diritto dell’Unione. Ma chi lo applica è sempre il giudice nazionale. Che però non può disattendere il risultato del rinvio che lui stesso ha fatto alla Corte . Se lo disattende può scattare un procedimento contro lo Stato a motivo del fatto che un suo giudice non ha rispettato la sentenza della Corte di giustizia. Ma quest’ultima è un’altra questione,di diritto internazionale, non di diritto interno, nazionale”.
- Premesso tutto questo cosa dice la sentenza della Corte europea?
“La sentenza dice che una sanzione penale non può essere applicata per inosservanza di una delle fasi della procedura di allontanamento, che è un procedimento amministrativo. Perché inserisce un aspetto penalistico in una procedura che penalistica non è. E si tratta di procedura che ha un unico scopo: mandar via una persona dal territorio nazionale. Se si inserisce un aspetto penale, e per di piu’ riguardante una pena detentiva, si ottiene lo scopo contrario. Invece di cacciare la persona dal territorio nazionale la si mette in una galera italiana. Il risultato è che non solo si aggrava il procedimento, e si innesta l’aspetto penalistico sopra quello amministrativa , ma con la pena detentiva si fa rimanere la persona irregolare in Italia. Ecco cosa rileva la Corte. Che in Italia si sanziona penalmente la violazione di una procedura amministrativa e si mette in galera una persona invece di allontanarla. E tutto ciò non è conforme alla direttiva 2008/115 sui rimpatri. Il nostro ministro degli Esteri dice che l’Unione europea ci deve aiutare ad arginare i clandestini e quindi anche in materia di rimpatri forzati".
-E su questo l'Europa sembra latitare...
"Ebbene, con questa sentenza la Corte di giustizia proprio di questo si preoccupa. Sennonché la direttiva sui rimpatri dice che gli Stati dovevano attuarla entro la fine del 2010. E invece siamo nel 2011 senza che l’Italia ancora vi abbia proceduto. Ma vorrei chiaramente sottolineare il fatto che la sentenza della Corte di giustizia tocca quella parte del “ pacchetto sicurezza” del 2009 (legge n. 94 ) che nel disciplinare la procedura di allontanamento dello straniero differisce notevolmente da quella stabilita dalla direttiva rimpatri . Le sanzioni previste in Italia non sono efficaci e non sono proporzionate quanto ai fini voluti : la Corte dice che lo Stato, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure di allontanamento coattivo, non puo’ disporre una pena detentiva solo perche’ un cittadino di un paese terzo permane in maniera irregolare sul territorio italiano dopo che gli e’ stato ordinato di lasciarlo e dopo che il termine per obbedire all’ordine e’ scaduto. lo Stato deve invece continuare a far di tutto per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, decisione che ovviamente continua a produrre i suoi effetti".
- E da q uesto cosa ne consegue?
"Ne consegue che la Corte d’appello di Trento, ubbidendo alla sentenza della corte europea, non dovrà applicare il diritto italiano contrastante con la direttiva.. L’ultima considerazione, che di questi tempi non guasta, è che il presidente della sezione della Corte europea che ha emesso la sentenza è uno stimatissimo giudice di nazionalità italiana, anche professore di Diritto dell’Unione europea. Si chiama Antonio Tizzano. E non è certo una “toga rossa” ”.
Francesco Anfossi